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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 55 Estratti per autorità straniere

1 Il Casellario giudiziale svizzero rilascia alle autorità straniere gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato multilaterale o bilaterale o da una legge formale.

2 L’autorità straniera riceve il tipo di estratto che verrebbe rilasciato a un’autorità svizzera che svolge la stessa funzione e presenta una domanda analoga.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni per il rilascio di estratti alle autorità straniere.

Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA

Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati

Art. 56 Estratto del proprio casellario giudiziale

1 Ogni persona può chiedere al Casellario giudiziale svizzero l’estratto per privati del proprio casellario giudiziale (art. 43).

2 Il richiedente deve provare la propria identità.

3 Deve corredare la domanda del proprio numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS60 e di tutti gli altri dati necessari secondo l’articolo 26.

Art. 57 Estratto del casellario giudiziale di un terzo

1 Il rilascio di un estratto per privati del casellario giudiziale di un terzo presuppone il consenso scritto di quest’ultimo. Si può prescindere dal consenso nei casi in cui il tutore o il curatore, nell’esercizio del suo potere di rappresentanza, chiede l’estratto per privati del casellario giudiziale della persona sotto tutela o curatela.

2 Il richiedente deve provare la propria identità e il proprio potere di rappresentanza. Deve inoltre presentare i documenti di legittimazione necessari e fornire tutti gli altri dati secondo l’articolo 26 necessari per identificare il terzo di cui chiede l’estratto (art. 56 cpv. 2 e 3).

Art. 58 Emolumenti

1 Il Casellario giudiziale svizzero riscuote un emolumento per il rilascio dell’estratto per privati.

2 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l’importo e la composizione.

R

60 RS 831.10