Progetto

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 36Fedlex · Progetto

Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

a. una decisione di non reclutamento o un’ammissione al reclutamento, un’esclusione dall’esercito o una riammissione nell’esercito oppure una degradazione ai sensi della LM63;

b. l’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;

c. gli impedimenti alla cessione dell’arma personale ai sensi della LM.

3 I dati sono comunicati attraverso un’interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) e VOSTRA. Le sentenze sono selezionate e comunicate in modo completamente automatico in base al numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c LAVS64.

Art. 62 Comunicazioni all’autorità competente in materia di circolazione

stradale

1 Le sentenze di riferimento iscritte in VOSTRA che prevedono un divieto di con-

65 bis66

durre (art. 67b CP o 50a CPM ) sono comunicate dal Casellario giudiziale svizzero all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui sono state pronunciate, per iscrizione nel Registro delle autorizzazioni di condurre (FABER).

2 Le sentenze possono essere comunicate attraverso un’interfaccia elettronica.

Art. 63 Comunicazioni al servizio dell’UFG competente per la ripartizione

dei valori patrimoniali confiscati

Se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi (art. 3 della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati; LRVC), il Casellario giudiziale svizzero comunica al servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati le copie elettroniche delle sentenze di riferimento svizzere (art. 21) necessarie per l’esecuzione della procedura di ripartizione secondo la LRVC.

Art. 64 Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione (polizia degli

stranieri) e all’Ufficio federale della migrazione

1 Il Casellario giudiziale svizzero comunica alle competenti autorità cantonali della migrazione e all’Ufficio federale della migrazione tutte le sentenze di riferimento svizzere (art. 17 e 19) e tutti i procedimenti penali pendenti (art. 23) che iscrive in VOSTRA e che riguardano stranieri.

R

63 RS 510.10

64 RS 831.10

65 RS 311.0

66 RS 321.0

67 RS 312.4