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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
b. finché in Svizzera è pendente contro di lei un procedimento penale per un crimine o un delitto disciplinato dal diritto federale.
Art. 16 Dati identificativi della persona
1 I dati identificativi di una persona fisica comprendono:
a. il numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS8 e il numero progressivo attribuito dal sistema;
b. i nomi, i cognomi e il sesso;
c. la data di nascita, l’origine e i nomi e cognomi di ciascuno dei genitori;
d. i dati dello stato civile;
e. il domicilio e il luogo di residenza;
f. lo statuto di soggiorno;
g. le note interne che permettono di identificare la persona;
h. le false generalità.
2 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.
Art. 17 Condizioni per l’iscrizione di sentenze di riferimento svizzere
1 Le sentenze di riferimento svizzere per un reato disciplinato dal diritto federale e commesso da un adulto vanno iscritte se:
a. sono passate in giudicato;
b. sono state pronunciate da un’autorità di diritto penale comune o militare o da un’autorità penale amministrativa; ed
c. è adempiuta una delle seguenti condizioni:
1. sentenza di colpevolezza per un crimine o per un delitto. Sono fatte salve le sentenze che prevedono la prestazione di lavoro di pubblico interesse conformemente all’articolo 81 capoverso 3 o 4 del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (CPM) o una pena disciplinare secondo il Codice penale militare, nonché le condanne che prescindono dalla punizione in base all’articolo 52 del Codice penale10 (CP),
2. sentenza contro una persona penalmente incapace per un crimine o un delitto, purché sia pronunciata una delle seguenti misure:
− una misura terapeutica o l’internamento (art. 59–61, 63 e 64 CP; art. 47 CPM)
R
8 RS 831.10
9 RS 321.0
10 RS 311.0