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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Art. 88 Menzione sull’estratto in assenza di sentenze di riferimento o di
procedimenti penali pendenti
Se non vi figurano né sentenze di riferimento né procedimenti penali pendenti, l’estratto stampato reca la menzione «Non figura nel casellario giudiziale».
Sezione 2: Profili di accesso
Art. 89 Estratto 1 per autorità
1 L’estratto 1 per autorità dà accesso ai seguenti dati:
a. i dati identificativi dell’impresa (art. 69);
b. le sentenze di riferimento (art. 70–71);
c. le decisioni successive (art. 72);
d. le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (art. 73);
e. i procedimenti penali pendenti (art. 75).
2 Il Consiglio federale stabilisce:
a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 74);
b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).
3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell’estratto una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 79−82.
Art. 90 Estratto 2+ per autorità
1 L’estratto 2+ per autorità dà accesso ai seguenti dati:
a. i dati identificativi dell’impresa (art. 69);
b. le sentenze di riferimento (art. 70–71);
c. le decisioni successive (art. 72);
d. i procedimenti penali pendenti (art. 75).
2 Il Consiglio federale stabilisce:
a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 74);
b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).