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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

3 Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell’estratto dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riferimento o allo scioglimento dell’impresa (art. 79).

Art. 90a Estratto 2− per autorità

L’estratto 2− per autorità dà accesso ai dati indicati nell’articolo 90, eccetto i dati sui procedimenti penali pendenti.

Art. 91 Estratto per privati

1 L’estratto per privati dà accesso ai seguenti dati:

a. i dati identificativi dell’impresa (art. 69);

b. le sentenze di riferimento (art. 70–71) se prevedono:

1. una multa per violazione dell’articolo 102 CP80 o dell’articolo 59a CPM81, o

2. una multa per un crimine o un delitto punibili in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione;

c. le decisioni successive (art. 72) facenti capo a una sentenza di riferimento che deve figurare nell’estratto per privati;

d. la data in cui probabilmente l’iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell’estratto per privati conformemente al capoverso 3.

2 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

3 Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell’estratto per privati una volta trascorsi i due terzi del termine fissato nell’articolo 90 capoverso 3 per ciascuna delle sentenze di riferimento che devono figurare nell’estratto, ma cessano in ogni caso di figurarvi alla scadenza del termine di cui all’articolo 90 cpv. 3 o allo scioglimento dell’impresa (art. 79).

Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

Art. 92 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero

Per tenere il casellario conformemente all’articolo 4, il Casellario giudiziale svizzero ha il diritto di accedere online a tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA (art. 68−77).

R

80 RS 311.0

81 RS 321.0 2012–......