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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Capitolo 4: Non visibilità, eliminazione e distruzione di dati di VOSTRA
Art. 79 Non visibilità dei dati in caso di scioglimento dell’impresa
1 I dati salvati in VOSTRA di un’impresa che figura come «inattiva» nel registro IDI possono essere consultati soltanto dal Casellario giudiziale svizzero.
2 Il Casellario giudiziale svizzero può utilizzare i dati iscritti in VOSTRA delle imprese con status IDI «inattivo» soltanto per gestire il sistema e non può comunicarli ad altre autorità. Questi dati rimangono salvati in VOSTRA fino alla scadenza del termine di eliminazione previsto nell’articolo 80.
3 Lo status IDI è comunicato attraverso un’interfaccia elettronica tra il registro IDI e VOSTRA (art. 103 cpv. 1 lett. a).
Art. 80 Eliminazione delle sentenze di riferimento
1 Le sentenze di riferimento sono eliminate da VOSTRA 20 anni dopo che sono passate in giudicato.
2 Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio.
Art. 81 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati
automaticamente e delle copie elettroniche
1 I dati penali delle decisioni successive (art. 72), i dati di sistema generati automaticamente (art. 74) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 73) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l’articolo 28 a cui fanno riferimento.
2 L’iscrizione di una decisione successiva annullata e la sua copia elettronica sono eliminate, anche se la sentenza di riferimento a cui fa capo la decisione non è annullata.
3 I dati di sistema che generano un avviso automatico a un’altra autorità (art. 74 cpv. 1 lett. c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all’avviso.
Art. 82 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti
L’eliminazione dei procedimenti penali pendenti è retta dall’articolo 31 capoversi 1 e 3.
Art. 83 Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente
L’eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente al momento della consultazione di VOSTRA da parte di autorità con diritto di accesso è retta dall’articolo 32.