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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 93 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del

Servizio di coordinamento della giustizia militare

1 Il diritto di accedere online ai dati di VOSTRA dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare è definito dal profilo di accesso delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.

2 I servizi citati hanno diritto di accedere a tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA, eccetto:

a. i dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni da parte delle autorità con diritto di accesso (art. 76);

b. i dati relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 77).

Art. 94 Accesso online all’estratto 1 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell’estratto 1 per autorità (art. 89) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

a. le autorità giudicanti del diritto per l’esecuzione di procedimenti penali, penale comune, i ministeri pubbli- in particolare per:

ci dei Cantoni, il ministero pub- - chiarire le questioni di competenza blico della Confederazione, le au-

torità penali delle contravvenzioni - valutare i precedenti dell’impresa ai sensi dell’articolo 12 lettera c imputata al fine di commisurare la pena

CPP82: - esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti;

b. le autorità amministrative federali per l’esecuzione di procedimenti penali, e cantonali che svolgono proce- in particolare per:

dimenti penali o adottano decisio- - chiarire le questioni di competenza ni penali in virtù del diritto federa-

le: - valutare la vita anteriore dell’impresa imputata al fine di commisurare la pena

- esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti;

c. il servizio dell’Ufficio federale di per l’esecuzione di procedimenti di assigiustizia (UFG) competente in stenza giudiziaria internazionale;

materia di assistenza giudiziaria

internazionale:

d. i servizi competenti di fedpol: 1. per perseguire i reati conformemente

R

82 RS 312.0