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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 73 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni

successive da iscrivere

In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 70) e delle decisioni successive (art. 72) da iscrivere.

Art. 74 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei

dati penali

1 Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema sulle imprese i cui dati penali sono iscritti in VOSTRA ai sensi dell’articolo 68, in particolare:

a. l’indicazione dell’autore della prima iscrizione e delle modifiche dei dati;

b. gli avvisi di recidiva destinati alle autorità competenti in materia di grazia in caso di insuccesso del periodo di prova;

c. gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;

d. l’indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. l’esatto contenuto degli avvisi;

b. i dati generati e la loro forma.

Art. 75 Procedimenti penali pendenti

1 Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati dei procedimenti penali pendenti (art. 68 lett. b):

a. i dati identificativi dell’impresa imputata (art. 69);

b. la data in cui l’autorità che dirige il procedimento ha aperto l’istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP78, art. 38 cpv. 1 DPA79);

c. se l’istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d’accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);

d. l’autorità competente per dirigere il procedimento;

e. i reati contestati all’impresa imputata;

f. i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a−e, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dell’accusa.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

R

78 RS 312.0

79 RS 313.0