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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

a. i casi nei quali un procedimento penale è considerato pendente ai sensi del diritto del casellario giudiziale;

b. i dati da iscrivere e la loro forma;

c. l’autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali

Art. 76 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità

con diritto di accesso

La verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità con diritto di accesso è retta dall’articolo 24.

Art. 77 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati

1 I dati riferiti a imprese e relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 91) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati riferiti alle imprese e degni di particolare protezione. Tale banca dati serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene indicazioni sull’identità e l’ubicazione del richiedente, sull’ordinazione e il suo trattamento, sul pagamento e sull’invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

3 Durante il trattamento dell’estratto, un’interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce le modalità specifiche di tale processo d’integrazione.

4 Inoltre, è salvata in VOSTRA una copia elettronica dell’estratto per privati (art. 91), che può contenere anche dati penali. La copia serve a verificare l’autenticità dell’estratto.

Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA

Art. 78

Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.

2012–......