Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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non è cancellato ossia lo status IDI è «attivo». Se l’impresa è iscritta in VOSTRA con lo status IDI «inattivo», i dati non possono essere consultati.
In base alla lettera b, anche i dati identificativi (cfr. in merito l’art. 69), eventualmente modificati dopo l’iscrizione in VOSTRA e aggiornati costantemente nel registro IDI, vengono aggiornati in VOSTRA soltanto in seguito alla ricerca specifica di un’autorità.
La lettera c costituisce la base legale formale affinché le autorità collegate a VOSTRA citate negli articoli 4–7 possano utilizzare i dati delle imprese figuranti nel registro IDI (e in particolare il numero IDI) per adempire i propri compiti, ossia per identificare le imprese nei limiti dei loro diritti di accesso online (art. 92–95a).
Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli fondandosi sulla propria competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 104).
2.5 Parte quarta: Disposizioni finali e allegato
Art. 104 Esecuzione
L’articolo 104 comprende una competenza esecutiva generale del Consiglio federale che lo autorizza a emanare disposizioni esecutive e si applica in assenza di altre competenze esplicite in materia.
Art. 105 Norme di delega
Le norme di delega si riferiscono a settori disciplinati per mezzo di ordinanze anche nel diritto vigente. Riguardo alla verbalizzazione (art. 105 lett. b) si rimanda a quanto esposto in merito all’articolo 24. L’articolo 105 lettera b accenna alla ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni, che s’intende mantenere invariata (cfr. art. 31 Ordinanza VOSTRA).
Art. 106 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato alla legge sul casellario giudiziale (cfr. quanto esposto alla fine della n. 2.5). Sono modificate la legge sul personale federale (cfr. n. 1 dell’allegato), il Codice penale (cfr. n. 2 dell’allegato), il Codice di procedura penale (cfr. n. 3 dell’allegato), la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (cfr. n. 4 dell’allegato), il Codice penale militare (cfr.
n. 5 dell’allegato) e la legge sul servizio civile (cfr. n. 6 dell’allegato).
Art. 107 Disposizioni transitorie per il casellario giudiziale delle persone fisiche
All’atto pratico sarebbe difficile gestire in doppio le sentenze, secondo il diritto vecchio e quello nuovo. Per tale motivo il capoverso 1 prevede, per le persone fisiche, la precedenza di massima del nuovo diritto – anche nel caso di sentenze di riferimento e di decisioni successive pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale. In altre parole, viene a cadere il principio della «lex