Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− Le sentenze straniere per contravvenzioni pronunciate prima dell’entrata in
vigore della presente legge, ma conformi alle nuove condizioni d’iscrizione (cpv. 3 lett. c): per le sentenze straniere le condizioni d’iscrizione del nuovo diritto divergono da quelle del vecchio diritto (cfr. n. 1.3.1.3). Senza regole speciali, le sentenze per contravvenzione pronunciate meno di dieci anni fa, ma scartate secondo il vecchio diritto o non ancora comunicate, andrebbero iscritte a posteriori in base al capoverso 2 lettera b se sono adempite le condizioni d’iscrizione del nuovo diritto. Poiché però i relativi moduli di comunicazione sono stati distrutti, tali sentenze non sarebbero comunque reperibili. Questo motivo da solo è sufficiente per rinunciare a iscrivere a posteriori le sentenze straniere per contravvenzioni secondo il vecchio diritto. In una fase transitoria, andrà verificato se le sentenze straniere pronunciate prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, ma comunicate soltanto dopo tale data vertono su una contravvenzione. In tale fase è pertanto mantenuto l’oneroso lavoro di trascrizione.
Il capoverso 4 elenca i singoli dati (elementi della sentenza) che devono essere iscritti a posteriori. Sono due i casi contemplati:
− Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere
conformemente all’articolo 21 capoverso 2 (cfr. cpv. 4 lett. a): tali comunicazioni, che oggi esistono soltanto in forma cartacea, vanno inserite nel sistema. Soltanto la comunicazione permette infatti di determinare i singoli reati commessi, in particolare nei casi in cui non è possibile correlare l’illecito straniero alla corrispondente fattispecie svizzera. Viste le importanti informazioni sui reati contenute nelle comunicazioni, queste vanno iscritte a posteriori.
− I numeri d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS da iscrivere in VOSTRA
sulla base degli articoli 14 e 16 capoverso 1 lettera a (cfr. cpv. 4 lett. b). Questi dati vanno iscritti a posteriori perché altrimenti determinati processi automatizzati non funzionano più (p. es. l’aggiornamento automatico dei cambiamenti di nome in Infostar secondo l’art. 67). Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato (Ufficio centrale di compensazione) collabora all’iscrizione in VOSTRA di tale numero e riceve i dati necessari allo scopo sulla base dell’articolo 50g capoverso 2 lettera b LAVS. Per l’assegnazione dei numeri sono stati sviluppati programmi specifici che agevolano tale operazione.
Poiché l’iscrizione a posteriori per i casi citati al capoverso 4 dovrebbe richiedere molto tempo, è previsto un periodo transitorio di sei mesi.
Infine il capoverso 5 autorizza le autorità che tengono il casellario giudiziale a iscrivere in VOSTRA le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte secondo l’articolo 21 capoverso 1. I dati non saranno però sistematicamente iscritti a posteriori poiché ciò richiederebbe troppo tempo. Questo tipo di iscrizione a posteriori è meno problematico, dal momento che non tocca dati già eliminati.
Art. 108 Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese
Poiché finora le sentenze contro le imprese non erano iscritte, l’articolo 108 prevede che, per le imprese, il nuovo diritto sul casellario giudiziale si applica soltanto alle sentenze di riferimento e alle decisioni successive rese dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. Fa stato la data della sentenza (fondarsi sulla data del passaggio in