Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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comunicazione delle informazioni compromette lo scopo di un’istruzione penale (art. 9 cpv. 2 lett. b LPD).
Poiché l’impresa in quanto entità astratta non può esercitare «di persona» tale diritto, il capoverso 2 definisce chi può farlo a suo nome. Entrano in linea di conto le stesse persone cui è rilasciato un estratto per privati (cfr. art. 100). Per far valere il diritto di accesso la persona avente potere di rappresentanza deve presentare una domanda scritta al Casellario giudiziale svizzero esibendo i documenti comprovanti la sua identità e la sua legittimazione (p. es. estratto attuale del registro di commercio, procura scritta).
Al contrario di quanto accade per il rilascio dell’estratto per privati, il potere di rappresentanza è verificato concretamente quando viene esercitato il diritto di accesso. Le esperienze maturate con le persone fisiche hanno mostrato che il diritto di accesso completo è fatto valere abbastanza di rado, ossia ogni tre mesi circa. A differenza di quanto vale per il rilascio di estratti per privati, la procedura non è quindi urgente e non occorre quindi che sia gestita nella maniera più semplice possibile. In questo caso il dispendio di tempo per il controllo della legittimazione si giustifica meglio che per il rilascio dell’estratto per privati.
Le informazioni sono fornite nei locali del Casellario giudiziale svizzero alla stregua di quanto accade per le persone fisiche (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 4). La persona avente potere di rappresentanza che rileva dati errati può far valere i propri diritti secondo l’25 LPD (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 5).
2.4.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all’UST
Art. 102
In merito si rimanda a quanto esposto all’articolo 60.
2.4.3 Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI
Art. 103
Come accennato al numero 1.3.2.2, s’intende collegare il Casellario giudiziale svizzero direttamente al registro IDI attraverso un’interfaccia elettronica, dotandolo di diritti di accesso ampliati per permettergli di adempire i propri compiti. L’articolo 103 elenca i compiti per i quali il sistema e le autorità collegate online possono utilizzare l’interfaccia.
L’articolo 79 prevede che non si acceda più ai dati penali di imprese che hanno cessato di esistere. Il sistema identifica tali imprese in base allo status IDI (attivo/inattivo). Secondo la lettera a, lo status IDI è allineato tra VOSTRA e il registro IDI attraverso l’interfaccia. L’allineamento non è però automatico, ma scatta quando un’autorità procede a una ricerca specifica. Se un’autorità collegata consulta VOSTRA per cercare eventuali dati penali in base all’IDI di un’impresa, il sistema per prima cosa procede ad allineare lo status con il registro IDI. Tuttavia, i dati saranno visibili in VOSTRA soltanto se l’impresa è iscritta in VOSTRA e il suo IDI