Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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− La sentenza non è stata pronunciata più di dieci anni prima dell’entrata in

vigore della legge casellario giudiziale (cpv. 2 lett. b):

Sarebbe particolarmente iniquo non poter iscrivere a posteriori le sentenze che adempiono le condizioni sia del vecchio sia del nuovo diritto. Sono ad esempio ipotizzabili i casi seguenti: le sentenze secondo il vecchio diritto la cui iscrizione è stata dimenticata mentre vigeva il vecchio diritto; le sentenze secondo il vecchio diritto passate in giudicato dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto e quindi impossibili da iscrivere prima; le sentenze secondo il vecchio diritto passate in giudicato poco prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto che non hanno potuto essere iscritte in tempo; le sentenze straniere secondo il vecchio diritto comunicate con ampio ritardo e quindi pronte a essere iscritte soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto (l’attuale diritto dei trattati internazionali impone di comunicare le sentenze allo Stato di origine almeno una volta l’anno; spesso però tale termine non è rispettato).

Tuttavia, la programmazione si rivelerebbe molto dispendiosa se, al momento di iscrivere una sentenza secondo il vecchio diritto che non figura ancora in VOSTRA all’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale, il sistema dovesse anche verificare se sono adempite le regole di conservazione del vecchio diritto (per non violare il divieto di retroattività). Si propone pertanto una regola di più facile applicazione: i dati sono iscritti retroattivamente soltanto fino al momento in cui, con ogni certezza, i termini di eliminazione del vecchio diritto non pongono problemi. Dopo l’ultima ampia revisione della legge (entrata in vigore il 1.1.2007), tutte le sentenze di riferimento sono conservate per almeno dieci anni175. Pertanto le sentenze di cui al capoverso 2 lettera b non rischiano di essere già state eliminate sotto il vecchio diritto.

Sono tuttavia previste delle deroghe, disciplinate al capoverso 3. Non sono iscritte a posteriori:

− Le sentenze di riferimento per crimini e delitti che prescindono da una punizio-

ne (cpv. 3 lett. a): finora queste sentenze non venivano iscritte (art. 9 lett. b Ordinanza VOSTRA), non è pertanto adempita la condizione in base alla quale la sentenza dev’essere soggetta a iscrizione secondo il vecchio e il nuovo diritto (cfr. supra cpv. 2 lett. b).

− Le sentenze contro minorenni pronunciate prima del 1° gennaio 2013 che

vanno iscritte unicamente perché prevedono un trattamento ambulatoriale, il collocamento in un istituto aperto o il collocamento presso privati (cpv. 3 lett. b): prima del 1° gennaio 2013 (entrata in vigore del diritto militare riveduto; cfr. n. 1.1.1), queste sentenze non sono iscritte in VOSTRA. Non pongono invece problemi le sentenze pronunciate dopo il 1° gennaio 2013, poiché il termine di eliminazione è di cinque anni per i trattamenti ambulatoriali e di sette anni per il collocamento in un istituto aperto (cfr. anche la nota 175).

175 Tuttavia, alle sentenze contro minorenni da iscrivere in VOSTRA a partire dal 1.1.2013 (cfr. quanto esposto al n. 1.1.1 sulla revisione del diritto militare nonché l’art. 107 cpv. 3 lett. b) si applicano termini di eliminazione più brevi (7 anni dalla fine della misura in caso di collocamento in un istituto aperto secondo l’art. 369 cpv. 4 lett. c nCP; 5 anni dalla fine della misura in caso di trattamento ambulatoriale secondo l’art. 369 cpv. 4bis secondo periodo nCP). Anche in questo caso è poco probabile che le sentenze saranno già state eliminate quando entrerà in vigore la revisione totale (verso il 2017).