Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 95a Accesso online all’estratto 2− per autorità
Per quanto concerne il diritto di accesso della FINMA, si rinvia alle osservazioni sull’articolo 48 lettera d. Non sono soltanto le persone fisiche a dover fornire garanzia, ma anche l’istituto soggetto a vigilanza. Anche le eventuali sanzioni nei confronti di un’impresa sono pertanto rilevanti ai fini dell’autorizzazione.
Art. 96 Accesso su domanda scritta all’estratto 1 per autorità
Le autorità della giustizia militare non disporranno di un collegamento online operativo nemmeno per il casellario giudiziale delle imprese (cfr. in merito l’art. 51). Per accedere ai dati necessari all’esecuzione dei procedimenti penali possono presentare domanda scritta al Servizio di coordinamento della giustizia militare (art. 98 cpv. 2 lett. c).
Art. 97 Accesso su domanda scritta all’estratto 2− per autorità
Come illustrato in merito all’articolo 72, anche un’impresa può essere graziata. Pertanto le autorità competenti in materia di grazia hanno diritto di accedere ai dati penali di un’impresa eventualmente da graziare.
Sarebbe possibile dare accesso all’estratto 2− per autorità anche alle autorità aggiudicanti nell’ambito delle gare pubbliche. L’estratto potrebbe permettere di escludere dalla gara d’appalto le imprese condannate per corruzione. Il diritto attuale non prevede però la verifica della reputazione delle imprese né la loro esclusione per motivi penali. Per tale motivo, in questo momento è preferibile rinunciare a istituire un tale diritto di accesso.
Art. 98 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità
L’articolo 98 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 54, eccezion fatta per i rinvii. In merito si rimanda pertanto a quanto esposto in quella sede.
Art. 99 Estratti per autorità straniere
In merito si rimanda a quanto esposto all’articolo 55.
2.4.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA
2.4.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati
Art. 100
Alla stregua di ogni persona fisica, anche un’impresa ha il diritto di chiedere un estratto per privati che la riguarda. Secondo il capoverso 1 possono ordinarlo le persone che hanno il potere di rappresentare l’impresa, ossia ad esempio – a seconda della forma giuridica – gli amministratori, i direttori, i presidenti o i procuratori. Entrano in linea di conto anche i rappresentanti di commercio (art. 32 segg. OR).