Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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mitior». Tale regola (che non si applica indistintamente, cfr. cpv. 2–5) produce i due effetti seguenti:

− resta iscritto tutto quanto era iscritto in VOSTRA nel momento dell’entrata in

vigore della legge sul casellario giudiziale ed è conforme alle nuove condizioni legali. A tutti i dati iscritti si applicano in particolare le nuove regole di conservazione per l’eliminazione e la non visibilità nei singoli estratti;

− tutte le iscrizioni non più giustificate secondo le nuove prescrizioni sono auto-

maticamente eliminate nel momento dell’entrata in vigore (p. es. una sentenza straniera che prevede una pena detentiva inferiore a un mese e non dispone né un trattamento terapeutico stazionario né un’interdizione di esercitare una professione; cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d n. 1).

Risulta più delicato invece determinare se vanno iscritti a posteriori anche i dati che all’entrata in vigore non figurano nel sistema sebbene le condizioni d’iscrizione siano adempiute. Applicando rigorosamente il nuovo diritto ai sensi del capoverso 1, si rischierebbe di dover iscrivere tutti i dati a posteriori se sono adempite le nuove condizioni. La misura potrebbe toccare varie categorie di dati, quali le sentenze non iscritte pronunciate sotto il vecchio diritto (p. es. quelle che prescindono da una pena secondo l’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1 o quelle contro minorenni che prevedono determinate nuove sanzioni secondo l’art. 17 cpv. 2 lett. c n. 3), le sentenze eliminate secondo il diritto attuale (p. es. sentenze che prevedono misure con decorrenza precoce dei termini in seguito a commutazione), le decisioni successive (p. es. se sono già state eliminate con la sentenza di riferimento o se finora non sono state iscritte – come p. es. le decisioni di exequatur secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. f) oppure singoli dati (p. es. copie di sentenze secondo l’art. 21). Poiché ora sono previsti termini di conservazione molto più lunghi (cfr. art. 29), l’iscrizione a posteriori di sentenze eliminate in base al vecchio diritto avrebbe conseguenze incisive e difficilmente sarebbe compatibile con il divieto di retroattività. Ecco perché per l’iscrizione a posteriori sono previste regole speciali, che fanno la distinzione tra decisioni (cpv. 2 e 3) e determinati dati singoli (cfr. in merito i cpv. 4 e 5).

Il diritto attuale non conosce alcuna regola per l’iscrizione a posteriori, ma il problema si presenta meno accentuato dato che nel corso della revisione della Parte generale del Codice penale (in vigore dal 1° gennaio 2007), i termini di conservazione in caso di pene lunghe sono state tendenzialmente accorciati. Finora l’iscrizione a posteriori è considerata possibile (applicando rigorosamente il nuovo diritto secondo il n. 3 cpv. 1 disp. fin. della modifica del 2002), ma di fatto attualmente soltanto le sentenze che irrogano misure contro una persona penalmente incapace (cfr. art. 375 cpv. 1 CPP) sono iscritte a posteriori, a condizione che il condannato stia ancora scontandole.

Finora i dati non sono sistematicamente iscritti a posteriori, anche perché non sarebbe fattibile. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il nuovo diritto sul casellario giudiziale. Infatti, gli incartamenti delle sentenze sono archiviati dopo dieci anni e quindi difficili da reperire. Richiederebbe però un dispendio di tempo notevole anche l’iscrizione a posteriori delle sentenze facilmente reperibili, in quanto andrebbero riattribuite anche tutte le decisioni successive. Oltre alle considerazioni sulla fattibilità, riveste una certa importanza anche il seguente argomento: il fatto di iscrivere a posteriori le sentenze eliminate mal si sposa con l’attuale divieto di utilizzare le informazioni, il quale impedisce servirsi delle sentenze eliminate. Inol-