Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Il capoverso 2 impone al richiedente di indicare il numero IDI dell’impresa, per permetterne l’identificazione e garantire tempi di trattamento brevi. Il richiedente deve inoltre comprovare la propria identità esibendo i documenti del caso (p. es. passaporto o carta d’identità).

Verificare il potere di rappresentanza (p. es. procura scritta, estratto del registro di commercio) nel corso di un processo di ordinazione richiede troppo tempo e comporterebbe importanti ritardi nella stesura su larga scala degli estratti; il capoverso 3 propone pertanto di rinunciare a tale verifica. Per impedire rilasci abusivi, l’estratto dal casellario giudiziale è inviato esclusivamente agli indirizzi iscritti nel registro IDI e soltanto all’attenzione della direzione. Tali accorgimenti sono tesi a ridurre il rischio che l’estratto finisca nelle mani sbagliate. Il nome del richiedente è rivelato nella lettera accompagnatoria, offrendo quindi alla direzione la possibilità di verificare la legittimità dell’ordinazione.

L’ammontare dell’emolumento e le altre regole di calcolo saranno definiti dal Consiglio federale (cpv. 4).

In virtù della competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 104), il Consiglio federale specificherà in un’ordinanza i dettagli della procedura di ordinazione, ispirandosi a quella già praticata per le persone fisiche. Per forza di cose sono però necessarie alcune restrizioni:

− L’estratto per privati potrà essere ordinato via Internet o allo sportello postale.

In quest’ultimo caso può essere ordinato soltanto l’estratto stampato. Per motivi di sicurezza (rischio di abusi) è altresì escluso l’invio a terzi, ossia a persone non facenti parte dell’impresa (p. es. autorità); altrimenti andrebbe verificato il potere di rappresentanza del richiedente, il che non è fattibile.

− Anche via Internet può essere ordinato soltanto l’estratto stampato. Il rilascio di

un estratto elettronico non sarà attuabile per il casellario giudiziale delle imprese; non può infatti funzionare il meccanismo di controllo consistente nell’invio obbligato a un indirizzo figurante nel registro IDI e alla sola attenzione della direzione. Il richiedente dovrebbe indicare un indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere l’estratto, nonché una password per poterlo ritirare in forma elettronica. Anche se in teoria è possibile inserire indirizzi di posta elettronica nel registro IDI, il Casellario giudiziale svizzero non può garantire che l’invio sia fatto esclusivamente all’attenzione della direzione. Non ha altresì la facoltà di verificare chi ha effettivamente accesso all’indirizzo di posta elettronica indicato. L’invio elettronico di estratti del casellario giudiziale non permette infine di garantire la protezione dei dati.

2.4.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati

Art. 101

In base al capoverso 1 anche un’impresa ha il diritto di sapere se figura in VOSTRA (cfr. anche l’art. 8 in combinato disposto con gli art. 2 cpv. 1 e 3 lett. b LPD). Tale diritto può tuttavia essere limitato, differito o rifiutato (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 2). Tale eventualità dovrebbe comunque verificarsi soltanto se la