Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Secondo il capoverso 1 lettera c, l’estratto per privati deve inoltre riportare eventuali decisioni di grazia o di amnistia (decisioni successive) facenti capo a una sentenza di riferimento figurante nell’estratto.
Il capoverso 3 fissa i termini alla cui scadenza le sentenze di riferimento non figurano più nell’estratto per privati. Come per le persone fisiche, si applica di norma la regola dei due terzi (cfr. in merito l’art. 43 cpv. 3 lett. a), termine di base questo che dev’essere trascorso per tutte le sentenze (cfr. in merito l’art. 43 cpv. 3 lett. d).
2.4.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA
Art. 92 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero
Il Casellario giudiziale svizzero può accedere a tutti i dati penali delle imprese iscritte, come del resto può accedere a tutti i dati delle persone fisiche iscritte (cfr. n. 2.3.2.2). Può addirittura accedere ai dati penali delle imprese eliminate o inattive (cfr. art. 79 cpv. 1) al fine di gestirli.
Art. 93 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del
Servizio di coordinamento della giustizia militare
Il diritto di accesso di tali autorità al casellario giudiziale delle imprese è analogo a quello per il casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 45.
Art. 94 Accesso online all’estratto 1 per autorità
Per quanto concerne le imprese, la normativa sulle autorità con diritto di accesso all’estratto 1 per autorità e ai relativi scopi di accesso corrisponde a quella prevista per le persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 46.
Le differenze rispetto al casellario delle persone fisiche sono dovute alla natura della materia da disciplinare. Così non occorre ad esempio che, nei procedimenti di estradizione, il servizio competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale in seno all’UFG abbia accesso ai dati penali delle imprese. I dati sulle imprese condannate non hanno alcun rilievo nemmeno per le autorità penali dei minori.
Art. 95 Accesso online all’estratto 2+ per autorità
Per quanto concerne le imprese, la normativa sulle autorità con diritto di accesso all’estratto 2+ per autorità e ai relativi scopi di accesso corrisponde a quella prevista per le persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 47. Le differenze rispetto al casellario delle persone fisiche sono dovute alla natura della materia da disciplinare.