Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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tre è difficile ricostruire quali sentenze non sono ancora iscritte e quali sono già state eliminate.
È altresì esclusa un’iscrizione a posteriori mirata, ossia la facoltà, per l’autorità iscrivente, di decidere liberamente se procedere o no all’iscrizione. Le sentenze penali non devono essere iscritte a posteriori per il solo motivo che un’autorità trova per caso una vecchia sentenza con elementi indicanti determinati precedenti che non figurano più in VOSTRA. Da un canto, anche in tale eventualità sussiste il problema che non è possibile ricostruire tutte le informazioni necessarie per VOSTRA; dall’altro questo tipo di iscrizione a posteriori è alquanto arbitraria.
Ecco perché occorrono regole speciali per l’iscrizione a posteriori. Tuttavia, anche la disciplina proposta prevede l’iscrizione mirata, vale a dire che le autorità che tengono il casellario giudiziale non cercano attivamente le sentenze che adempiono le condizioni d’iscrizione, ma si limitano a iscriverle a posteriori quando ne trovano.
Le sentenze e le decisioni successive che non figurano in VOSTRA al momento dell’entrata in vigore, ma adempiono le nuove condizioni d’iscrizione, sono iscritte a posteriori soltanto nei due seguenti casi:
− L’interessato sta ancora scontando la pena o la misura (cpv. 2 lett. a):
I motivi per questa regola sono di natura puramente pratica. Si troveranno sentenze non iscritte soprattutto mentre s’iscrive in VOSTRA la decisione di liberazione condizionale allo scopo di informare altre autorità dell’eventuale periodo di prova. La decisione successiva però non può essere iscritta in VOSTRA fintanto che la sentenza di riferimento secondo il vecchio diritto non figura nel sistema. Rinunciando a iscrivere a posteriori la sentenza di riferimento, si rischierebbe di non rilevare l’eventuale violazione del periodo di prova.
I dati possono essere iscritti a posteriori anche nel caso di un trasferimento dall’estero. Capita spesso che la sentenza di riferimento non sia stata comunicata prima del trasferimento in Svizzera.
Poiché tali sentenze continuano a esplicare il loro effetto nel presente, l’iscrizione a posteriori non viola il divieto di retroattività.
All’atto pratico dovrebbero rivelarsi importanti anche i casi di misure stazionarie commutate a posteriori, alle quali i termini di eliminazione secondo il diritto attuale hanno iniziato ad applicarsi sebbene l’interessato si trovi in esecuzione stazionaria. Finora, infatti, il calcolo dei termini decorre dalla revoca della misura disposta nella sentenza, anche se commutata (p. es. in un internamento), vale a dire che i termini di eliminazione hanno effetto sebbene l’interessato resti internato.
Si è rinunciato a prevedere una regola speciale per l’iscrizione a posteriori delle sentenze la cui esecuzione non è ancora iniziata. Certo, il caso è simile a quello delle sentenze la cui esecuzione è in corso. Tuttavia, dovrebbe capitare di rado che per sbaglio una sentenza non venga iscritta e che al contempo non sia ancora iniziata l’esecuzione. La situazione potrebbe eventualmente verificarsi in caso di ritardi nell’iscrizione. Dato che però d’ora in avanti andranno iscritte a posteriori anche tutte le sentenze emanate al massimo dieci anni prima dell’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale (cfr. infra cpv. 2 lett. b), non dovrebbero sorgere problemi di questo tipo. Non occorre quindi disciplinare esplicitamente il caso in specie.