Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 21 pagine
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Progetto preliminare della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)
4 Spostamento dei corsi d’acqua in caso di impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato – articolo 37 capoverso 1 lettera bbis LPAc
bis
La nuova disposizione all’articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc è stata commentata da 43 partecipanti:
per 12 CT, 1 CA, 1 PP, 2 AF e 5 OA (totale 21) la disposizione è troppo incisiva e ne
consegue un’eccessiva flessibilità nell’esecuzione;
per 4 CT e 3 AF (totale 7) la disposizione è troppo poco incisiva;
per 5 CT, 4 PP, 1 ACCM e 4 AF (totale 14) la nuova disposizione è proprio adeguata e la
sostengono nella forma proposta.
bis
In relazione al nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc, nei pareri formulati figurano le seguenti richieste o proposte di modifica concrete:
Tra le richieste di chi ha giudicato la disposizione troppo incisiva:
– il termine «arginati» all’articolo 37 capoverso 1 LPAc deve essere stralciato senza sostituzione;
– il termine «piccolo corso d’acqua» deve essere definito. Inoltre devono essere stabiliti i requisiti dei corsi d’acqua e indicati chiari criteri d’esclusione o nel rapporto esplicativo bis
oppure nell’articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc;
– la restrizione espressa nel rapporto esplicativo con «quando una discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo» deve essere ripresa nel testo di legge essendo imperativa dal punto di vista della protezione delle acque, della natura e della sistemazione dei corsi d’acqua. Ciò significa che un intervento su un corso d’acqua può essere autorizzato soltanto se l’ubicazione della discarica è stata individuata a seguito di una valutazione completa dell’ubicazione che attesti anche la necessità;
– visto l’ampio margine di apprezzamento nella valutazione da parte dell’autorità esecutiva, devono essere formulati criteri di valutazione chiari, completi e utilizzabili per la valutazione completa dell’ubicazione in cui si tenga conto della ponderazione di tutti gli interessi;
bis
– nel testo di legge occorre specificare che l’articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc può essere applicato soltanto in casi eccezionali;
– nel rapporto esplicativo è necessaria un’integrazione riguardante un eventuale coordinamento della presente modifica di legge con l’articolo 36a LPAc;