Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 21 pagine

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Progetto preliminare della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)

 con la modifica della LPAc, nel quadro della revisione dell’OTR, sarà necessario aggiun-

gere esplicitamente il tipo di discarica «discarica per materiale di scavo e di sgombero» (Tipi di discarica all’art. 22 OTR);

 occorre garantire che il nuovo articolo 37 LPAc non venga applicato in alternativa alle

disposizioni della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN,

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in particolare art. 18 cpv. 1ter e art. 18b cpv. 2). Si raccomanda di tematizzare il rapporto del nuovo articolo 37 LPAc con la LPN o nel rapporto esplicativo o di inserirlo come nuovo ter

capoverso b «Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio concernenti la protezione dei biotopi e la compensazione ecologica.»;

 inoltre si sottolinea che la prevista modifica di legge rende necessario il coordinamento

con l’articolo 36a LPAc e con l’articolo 41a segg. LPAc (spazio riservato alle acque)

dal momento che le arginature e le correzioni comportano solitamente una modifica dello spazio riservato alle acque.

6 Ricapitolazione generale

Osservazioni preliminari in merito alla tabella Ricapitolazione dei partecipanti alla consultazione (Tabella 6-1):

 la tabella indica tutti i pareri pervenuti entro il 12 luglio 2012 come pure tutti i destinatari

invitati che non hanno presentato un parere (0 nella colonna «Pareri pervenuti») o che hanno espressamente rinunciato a presentarne uno (0 nella colonna «1. In generale»);

 la spiegazione dei codici riferiti ai pareri figura nell’intestazione della tabella. I codici attri-

buiti hanno valore indicativo e servono come orientamento. In certi casi e a seconda dell’interpretazione, l’assegnazione a un codice sarebbe potuta essere diversa; si è comunque prestata la massima attenzione in fase di attribuzione dei codici;

 la colonna «1. In generale» indica come la modifica di legge è stata valutata nel suo in-

sieme (piena approvazione, approvazione con riserva, posizione neutra o osservazioni positive o negative, rifiuto assoluto);

bis

 la colonna «art. 37 cpv. 1 lett. b LPAc» indica come è stata valutata nello specifico la

disposizione in questione, e cioè se per i partecipanti alla consultazione la stessa è «proprio adeguata», «eccessiva» o «insufficiente»;

 poiché l’aggiornamento del rinvio tra parentesi che figura all’articolo 37 capoverso 1 lette-

ra a LPAc non ha dato adito a contestazioni (soltanto in sette pareri è stato esplicitamente commentato e accolto favorevolmente), si rinuncia a un’apposita indicazione nella tabella;

7 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), stato: 1° gennaio