Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 21 pagine
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Progetto preliminare della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)
3 Valutazione generale e sintesi
Il progetto preliminare di modifica dell’articolo 37 capoverso 1 LPAc è stato commentato da circa la metà dei destinatari interpellati. In generale, in relazione alla proposta di revisione parziale della LPAc sono state formulate le valutazioni di seguito esposte.
Valutazione generale:
la modifica di legge proposta è approvata su tutta la linea da 12 partecipanti alla consulta-
zione ed entro certi limiti da 13 partecipanti;
15 partecipanti respingono il progetto;
cinque partecipanti rinunciano espressamente a formulare un parere.
bis Articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc (spostamento dei corsi d’acqua per l’impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato):
15 partecipanti giudicano la nuova regolamentazione proprio adeguata;
bis
21 partecipanti ritengono che il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc allenti ec-
cessivamente la protezione delle acque;
sette partecipanti considerano insufficiente la modifica proposta.
L’aggiornamento del rinvio tra parentesi all’articolo 37 capoverso 1 lettera a LPAc (senza
modifica sostanziale del contenuto della disposizione) non dà adito a contestazioni ed è commentato esplicitamente solo in sette pareri in cui è accolto favorevolmente o giudicato in modo non problematico (AG, Greenpeace, ASPU, PN, AV, WWF, ARV). Gli altri partecipanti alla consultazione non si esprimono al riguardo. Per questo motivo, nell’approfondimento, si rinuncia a dedicare un apposito capitolo all’aggiornamento del rinvio.
Nei pareri pervenuti sono state formulate principalmente le seguenti critiche e proposte di modifica:
una siffatta disposizione derogatoria generale al divieto di arginare e correggere i corsi
d’acqua aumenta le sollecitazioni, già oggi elevate, a cui sono esposti i corsi d’acqua e lo spazio riservato alle acque. Si teme che in questo modo venga allentato il divieto di principio di arginatura e correzione dei corsi d’acqua naturali e che gli interventi necessari per lo spostamento dei corsi d’acqua peggiorino lo stato strutturale e compromettano le funzioni naturali dei corsi d’acqua. La legislazione vigente consente già oggi di individuare, nel caso specifico, soluzioni efficaci e appropriate;
bis
si chiede di specificare che l’articolo 37 capoverso 1 lettera b LPAc si applica soltanto in
casi eccezionali, di individuare criteri vincolanti, senza eccezione alcuna, che permettano una valutazione completa dell’ubicazione con la ponderazione di tutti gli interessi, nonché