Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Inoltre, anche nell’ambito del commercio di derivati OTC occorre osservare che gli atti normativi dell’UE volti al recepimento degli impegni del G20 e delle raccomandazioni del FSB contengono regimi applicabili ai Paesi terzi.
Secondo questi ultime, tra l’altro, le operazioni transfrontaliere interne al gruppo provenienti dalla Svizzera sono esentate dall’obbligo di compensazione nell’UE soltanto se la controparte in Svizzera sottostà a obblighi di compensazione, notifica e riduzione dei rischi equivalenti a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR17) (cfr.
n. 1.3.2). Se in Svizzera non vengono introdotti obblighi equivalenti, si presuppone che, per i gruppi svizzeri, le operazioni transfrontaliere con derivati OTC diventino più onerose rispetto a quelle dei loro concorrenti europei esentati dall’obbligo di compensazione e in materia di margini. In tal modo non ci sarebbe più alcuna parità di condizioni (level playing field) tra i fornitori di servizi finanziari svizzeri ed europei; da ultimo, questo potrebbe influire negativamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera e sull’intera economia nazionale. Inoltre, potrebbe deteriorarsi la gestione del rischio infragruppo dei gruppi interessati (cfr. anche n. 3.4.2).
1.2 La nuova normativa proposta
1.2.1 In generale
Le lacune della situazione giuridica attuale sopracitate vengono colmate con una nuova legge sull’infrastruttura finanziaria (LInfFin), che disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario nel loro complesso. Vengono abrogate le disposizioni oggi ripartite tra la LBVM, la LBN e la LBCR e viene creata una normativa coerente, raccolta in un’unica legge federale e adeguata alle mutate condizioni del mercato e alle prescrizioni internazionali. Nel contesto delle infrastrutture del mercato finanziario, vengono inoltre disciplinati l’offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e il commercio per conto proprio di valori mobiliari sul mercato secondario.
In aggiunta alle norme in materia di vigilanza per le infrastrutture del mercato finanziario, la LInfFin contiene l’insieme delle norme che si applicano a tutti i partecipanti al mercato (norme di condotta sul mercato) in relazione al commercio di valori mobiliari e derivati. Oltre alle nuove norme sul commercio di derivati, la LInfFin contempla disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato attualmente ancorate nella legge sulle borse. Con l’istituzione della LInfFin, infine, vengono inserite nella LFINMA disposizioni uniformi in merito all’assistenza amministrativa nell’ambito dei mercati finanziari.
17 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.