Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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1.2.2 Infrastruttura del mercato finanziario

La LInfFin disciplina l’organizzazione e l’esercizio di tutte le infrastrutture del mercato finanziario (borse e altre piazze borsistiche, controparti centrali, enti di custodia centrali, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento). La regolamentazione delle borse corrisponde in linea di principio a quella contemplata dalla legge sulle borse. In particolare, viene mantenuto il principio vigente dell’autoregolazione. Va tuttavia osservato che l’autoregolazione è criticata a livello internazionale, per questo nella LInfFin ne vengono indicati specificamente i limiti. In particolare, si segnala espressamente che l’autoregolazione avviene sotto la vigilanza della FINMA. Il vigente disciplinamento sulle borse, inoltre, viene completato dalle condizioni di autorizzazione e dagli obblighi generali che si applicheranno in egual misura a tutte le infrastrutture del mercato finanziario. Occorre anche sottolineare che l’obbligo di trasparenza pre-negoziazione è stabilito espressamente a livello di legge e che gli organi di sorveglianza del commercio delle borse svizzere sono tenuti a collaborare.

Il concetto di «istituzione analoga a una borsa» è sostituito dalle definizioni più precise e più agevolmente circoscrivibili di «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema di negoziazione organizzato». I sistemi di negoziazione organizzati che consentono soltanto il commercio bilaterale, tuttavia, in linea di principio non sottostanno alla LInfFin. Le tre piazze borsistiche (borse nonché sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di negoziazione organizzati) devono soddisfare requisiti legali graduati, ma simili tra loro. Attraverso tali modifiche viene aumentata la certezza del diritto per gli interessati, viene migliorata la protezione degli investitori e viene creato un level playing field per le diverse piazze borsistiche. Per quanto riguarda la nuova tripartizione del disciplinamento della piazza borsistica, l'attuale avamprogetto della LInfFin si basa sui progetti della Commissione europea della direttiva MiFID II18 e del regolamento MiFIR19 (cfr. n. 1.3.3). Con la LInfFin viene introdotto un obbligo generale di autorizzazione per le controparti centrali, per gli enti di custodia centrali e per i repertori di dati sulle negoziazioni; inoltre vengono formulate condizioni di autorizzazione e obblighi su misura per tali infrastrutture. È altresì previsto un regime di gestione su misura per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Tali disposizioni si basano sui PFMI e sul diritto europeo. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, inoltre, come finora, la BNS può fissare requisiti particolari nell’OBN. Viene mantenuto anche l’esistente piano complementare di vigilanza e sorveglianza tra la FINMA e la BNS relativo alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

1.2.3 Commercio di derivati

Il commercio di derivati in Svizzera deve sottostare a un disciplinamento corrispondente agli attuali standard internazionali, comprendente non soltanto i derivati OTC, ma tutti i derivati. Ciò corrisponde agli impegni del G20, che valgono anche per i

18 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 def.

19 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2011) 652 def.