Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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è un presupposto sempre più indispensabile per garantire a queste infrastrutture il mantenimento dell’accesso ai mercati esteri, in particolare a quello dell’UE.

Nell’UE, il regolamento EMIR prevede un regime dei Paesi terzi che per l’accesso al mercato degli offerenti svizzeri di controparti centrali e di repertori di dati sulle negoziazioni presuppone l’esistenza in Svizzera di una regolamentazione e di una vigilanza equivalenti a quelle dell’UE. L’UE prevede un analogo regime dei Paesi terzi anche per gli enti di custodia centrali. Se la Svizzera non predisporrà una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelli dell’UE, le infrastrutture svizzere del mercato finanziario interessate potrebbero trovarsi nell’impossibilità di fornire i propri servizi direttamente all’UE e a partecipanti dell’UE, con conseguente calo della loro attività. La mancanza di vantaggi di scala comporterebbe un considerevole aumento dei costi unitari per i servizi infrastrutturali nazionali, a discapito della competitività della piazza finanziaria. Le attività, e quindi il know-how e i posti di lavoro ad esse legati, potrebbero spostarsi all’estero e in definitiva causare una perdita anche del sostrato fiscale. La LInfFin introduce una normativa equivalente a quella dell’UE scongiurando l’insorgere dei suddetti considerevoli svantaggi a livello di accesso al mercato.

Con la revisione dell’OBN attuata nel 2013, le disposizioni sulle controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica sono già state ampiamente adeguate ai nuovi standard internazionali e (per le controparti centrali) al regolamento EMIR. Gli adeguamenti introdotti dalla LInfFin completano la riveduta OBN colmando le lacune esistenti. Pertanto, l’equivalenza con l’UE in materia di controparti centrali dovrebbe essere durevolmente assicurata. In Svizzera non ha attualmente sede alcun repertorio di dati sulle negoziazioni. Le nuove norme su questi repertori di dati possono avere un’utilità indiretta per la Svizzera, favorendo l’istituzione nel nostro Paese di un repertorio di dati sulle negoziazioni adeguatamente regolato e vigilato, che prevedibilmente soddisferebbe le condizioni per l’accesso al mercato dell’UE e ad altri spazi economici importanti.

Inoltre, l’adeguamento della normativa ai nuovi standard internazionali del CPSS/della IOSCO e l’attuazione armonica della nuova normativa rispetto ad altre giurisdizioni garantiranno l’interoperabilità e la compatibilità tra infrastrutture finanziarie, promuovendo la competitività economica, l’innovazione e la trasparenza della piazza finanziaria svizzera. Le agevolazioni previste per la collaborazione competitiva tra i vari partecipanti al mercato sono vantaggiose per l’economia nel suo insieme e per i consumatori, poiché possono di principio diminuire i costi delle prestazioni di servizi e dei prodotti.

3.3.2 Commercio di derivati

Stabilità, integrità ed efficienza del sistema finanziario

Oltre alla stabilità finanziaria, le nuove disposizioni sul commercio di derivati servono anche a rafforzare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Se il nostro Paese si sottraesse alla riforma del commercio di derivati auspicata a livello internazionale o implementasse una regolamentazione meno esigente, si tramuterebbe in un’oasi normativa, favorendo così l’arbitraggio regolamentare. Di conseguenza, le fragilità e i rischi connessi alle transazioni con derivati si concentrerebbero in Svizzera. Al tempo stesso, però, occorre evitare di incentivare i partecipanti svizzeri al mercato a trasferire le proprie operazioni con derivati su altre piazze