Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 127Fedlex · Rapporto esplicativo
normativa. Gli economisti della BRI situano il beneficio principale della riforma nella riduzione dei rischi di inadempienza della controparte connessi ai derivati OTC. D’altra parte insorgono costi supplementari per la compensazione centrale (tasse di compensazione, contributi al fondo di garanzia ecc.), costi per il finanziamento delle garanzie supplementari (margini iniziali e margini di variazione per la compensazione centrale e non centrale) e dei requisiti in materia di capitale nonché costi operativi (informatica, processi, spese legali ecc.). Determinati costi operativi (ad es. quelli causati dall’obbligo di notifica) sono considerati soltanto da un punto di vista qualitativo nello studio della BRI. A questo proposito occorre tener conto del fatto che molti costi operativi, ad esempio per gli adeguamenti dei processi o dell’informatica, rappresentano voci di spesa straordinarie e quindi non hanno un impatto a lungo termine. Gli istituti finanziari interessati potrebbero riversare parte dei maggiori costi sui loro clienti. In tal caso i prezzi delle operazioni sugli strumenti finanziari interessati registrerebbero un aumento. La BRI giunge alla conclusione che a lungo termine i benefici della riforma dei derivati per l’economia nazionale prevarranno comunque sui costi. La BRI stima le ripercussioni economiche del disciplinamento dei derivati in un beneficio netto in termini di crescita del PIL corrispondente grossomodo allo 0,12 per cento annuo; a seconda dello scenario considerato, il beneficio netto varia dallo 0,09 allo 0,13 per cento del PIL.
Alla luce dei risultati di questi studi, ci si attende anche in questa sede che per la Svizzera i benefici del nuovo disciplinamento dei derivati per l’economia nazionale finiscano a lungo termine per prevalere. A lungo termine, il principale beneficio consisterà nella diminuzione delle perdite di valore aggiunto legate alle crisi finanziarie. Gli svantaggi fondamentali risiedono invece nella possibile riduzione delle attività economiche a seguito dell’aumento dei prezzi per il trasferimento dei rischi. Per quanto riguarda la Svizzera occorre inoltre considerare che molte altre giurisdizioni – soprattutto gli Stati Uniti, l’UE e il Giappone – stanno attuando (o hanno già attuato) le direttive del G20 e del FSB. A causa della forte interdipendenza delle controparti svizzere con queste piazze borsistiche, le nuove normative estere avranno comunque un impatto sui costi delle relative operazioni transfrontaliere. L’influsso specifico aggiuntivo della normativa svizzera sui costi dei partecipanti svizzeri al mercato è dunque esiguo.
Negli studi summenzionati non è stato ancora considerato l’impatto dell’attuazione degli impegni intrapresi dal G20 e dal FSB per la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria. La Svizzera ha inoltre già posto in vigore a inizio 2013 i requisiti in materia di capitale imposti dalla normativa Basilea III, che nello studio della BRI sono considerate le due principali voci di spesa. In questo senso occorre presumere che i costi supplementari del disciplinamento dei derivati per la Svizzera risulteranno inferiori a quanto supposto dallo studio della BRI e che i benefici netti saranno maggiori di quanto previsto.
A livello economico è importante che le operazioni volte alla copertura dei rischi, preziose per l’economia pubblica, non rincarino inutilmente creando un incentivo ad assicurare meno i rischi commerciali. Per evitare questo risultato, l’avamprogetto della LInfFin prevede, da un lato, una serie di eccezioni che consente, al di sotto di un determinato valore soglia, di escludere gli istituti non finanziari (controparti non finanziarie) dai previsti obblighi di compensazione e di riduzione dei rischi. Inoltre, le operazioni volte a ridurre i rischi correlate direttamente all’attività commerciale o alla gestione finanziaria o della liquidità non sono considerate nel calcolo dei valori soglia. Contrariamente alla normativa dell’UE, la LInfFin prevede inoltre che per