Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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I termini di prescrizione per il perseguimento penale di reati fiscali presentano in parte differenze notevoli.
Nella legislazione sull’IVA la prescrizione dell’azione penale è suddivisa in due fasi (termini). L’articolo 105 LIVA prevede innanzitutto la prescrizione del diritto di avviare un procedimento penale, che varia a seconda del tipo di infrazione (art. 105 cpv. 1 LIVA). La legge prevede poi che il diritto di proseguire un procedimento penale avviato si prescriva in cinque anni (art. 105 cpv. 4 LIVA). L’azione penale non si prescrive più se è pronunciata una decisione penale (art. 105 cpv. 2 LIVA). Queste norme di prescrizione sono molto diverse da quelle del diritto penale ordinario (art. 97, 98 e 109 CP), in particolare per quanto riguarda l’inizio della prescrizione e il sistema di prescrizione in due fasi. Il procedimento penale non è più sospeso durante il procedimento fiscale in materia di obbligo di pagamento (l’art. 101 cpv. 2 LIVA sancisce che l’art. 11 cpv. 3 DPA non è applicabile). Per contro, in materia di diritto doganale, di imposta preventiva e di tasse di bollo il procedimento penale è sospeso, poiché si applica l’articolo 11 capoverso 3 DPA.
Le contravvenzioni e i delitti nell’ambito delle dogane, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo si prescrivono dopo sette anni; la truffa qualificata in materia fiscale («contrabbando»; art. 14 cpv. 4 DPA), le contravvenzioni e i delitti nell’ambito delle imposte dirette si prescrivono dopo 15 anni.
Per quanto riguarda le imposte dirette occorre segnalare che il Parlamento esamina un disegno di legge federale concernente un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP7. In questo modo, oltre ad adeguare il disciplinamento delle sanzioni, i termini di prescrizione nella LIFD e nella LAID vengono allineati alle prescrizioni del CP e della giurisprudenza.
Autodenuncia
Chiunque denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione di imposta (intenzionale o per negligenza) sul reddito o sull’utile, rispettivamente sulla sostanza o sul capitale è esente da pena a condizione che la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale, aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta e si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. Un disciplinamento analogo è applicato anche ai partecipanti a una sottrazione d’imposta. L’autore beneficia di un’attenuazione della pena per ogni ulteriore autodenuncia.
L’autodenuncia per le infrazioni commesse in materia di IVA è possibile più volte, anche per le infrazioni intenzionali (art. 102 LIVA).
Analogamente alla sottrazione delle imposte dirette (art. 57b cpv. 1 LAID; art. 175 cpv. 3, 178 cpv. 4, 181a cpv. 1, 186 cpv. 3 e 187 cpv. 2 LIFD) l’autodenuncia esente da pena concernente la sottrazione di imposte indirette ai sensi dell’articolo 13 DPA
7 FF 2012 2521, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/index0_12.html