Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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è possibile una sola volta. Ciò riguarda la sottrazione intenzionale dell’imposta preventiva, delle tasse di bollo e la legislazione doganale.

1.5 Lacune dell’ordinamento giuridico vigente

Fattispecie penali

La «coesistenza» della sottrazione delle imposte dirette e della frode fiscale è giuridicamente controversa. Il concorso ideale di reati previsto dalla legge punisce lo stesso fatto una prima volta a causa del risultato (riduzione d’imposta) e una seconda volta poiché si è abusato della fiducia riposta nei documenti per commettere una sottrazione d’imposta. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale non ha finora rilevato alcuna violazione del divieto di infliggere la doppia punizione dello stesso reato. Sembra invece sempre più probabile che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) riscontri una violazione dell’articolo 4 capoverso 1 del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101.07) rispettivamente dell’articolo 14 capoverso 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2).

Procedimenti

La validità delle garanzie a favore dell’imputato relative al procedimento penale stabilisce che le autorità fiscali cantonali, per accertare i fatti nei procedimenti per sottrazione di imposte dirette, facciano affidamento su una collaborazione volontaria, su fonti d’informazione accessibili a tutti e su circostanze casuali. Lo squilibrio tra mezzi d’indagine e diritti dell’imputato comporta che i procedimenti possano essere conclusi solo se gli imputati offrono la massima collaborazione o se vengono trovate prove altrove. Ne consegue che un procedimento penale che non fornisce mezzi d’indagine all’autorità inquirente non può garantire un’applicazione equa e coerente del diritto tributario.

Spesso in una circostanza si verificano diverse fattispecie penali fiscali che sono perseguite e giudicate da diverse autorità in conformità con ordinamenti procedurali in parte differenti. L’interessato deve quindi disbrigarsi in procedimenti diversi con diritti procedurali e rimedi giuridici differenti. Ciò è dispendioso e dà adito a confusione, aspetto che indebolisce la posizione giuridica dell’interessato.

Accesso ai dati bancari

Come è stato menzionato in precedenza, nei procedimenti penali fiscali cantonali per sottrazione d’imposta il segreto bancario in materia fiscale impedisce, contrariamente a tutti gli altri procedimenti, l’accesso ai dati bancari.

Nelle procedure di tassazione le autorità fiscali possono ricorrere come ultima ratio alla tassazione d’ufficio e possono quindi determinare e tassare gli elementi presunti del reddito e della sostanza anche senza la collaborazione dei contribuenti. Se in tali casi si verifica una sottrazione d’imposta, il risultato della tassazione d’ufficio non può però essere utilizzato in un procedimento penale (cfr. «Divieti di utilizzazione»