Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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qui di seguito). L’impossibilità di reperire informazioni dalle banche e quindi di raccogliere mezzi di prova essenziali comporta che non sia possibile esaminare ogni indizio di reato né possa essere consegnato a chi ha inflitto la pena.
Questa peculiarità dei mezzi d’indagine non è solo oggettivamente ingiustificata, ma mina anche l’applicazione equa del diritto tributario.
Assistenza amministrativa internazionale
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, strutturate secondo gli standard dell’OCSE, consentono agli Stati contraenti di richiedere informazioni dalla Svizzera non solo nei loro procedimenti penali ma anche nelle procedure di tassazione. Questo riguarda anche e in modo particolare i documenti depositati presso le banche. In questo modo nelle procedure di tassazione e nei procedimenti penali gli Stati contraenti hanno accesso a informazioni bancarie. Ciò è in netta contraddizione con il fatto che proprio queste informazioni non sono rese disponibili alle autorità svizzere (Cantoni) nei procedimenti penali, tantomeno nelle procedure di tassazione. Questo squilibrio tra autorità fiscali svizzere ed estere è molto criticato dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. In considerazione della disponibilità di queste informazioni solo a scopi fiscali, la differenza è oggettivamente ingiustificabile. Inoltre, la Svizzera si è impegnata a chiedere all’estero informazioni bancarie solo se le autorità fiscali possono procurarsele anche in Svizzera. Il nostro Paese deve quindi reperire e fornire tali informazioni, ma non può fare valere questo medesimo diritto per se stesso. Questa incongruenza dovrà essere eliminata nel diritto penale fiscale.
Nella misura in cui sarà consentito alle autorità fiscali svizzere di accedere ai dati bancari, la Svizzera potrà automaticamente reperire tali informazioni anche all’estero. Al riguardo non è necessario modificare la legge sull’assistenza amministrativa (LAAF; RS 672.5). Questo vale chiaramente solo nei confronti di quegli Stati partner con i quali sono in vigore le Convenzioni rivedute contro le doppie imposizioni conformemente agli standard dell’OCSE. Se l’accesso ai dati bancari è consentito esclusivamente nei procedimenti penali, di conseguenza anche la Svizzera può richiedere tali informazioni solo nell’ambito di un procedimento penale.
Punibilità delle persone giuridiche
Nel diritto vigente in materia di imposte dirette le persone giuridiche sono penalmente responsabili della sottrazione d’imposta sull’utile e sul capitale. L’applicazione coerente dei principi del diritto penale richiede che un procedimento penale sia diretto contro la persona fisica che agisce. In questo modo si attua quanto stabilisce da tempo la giurisprudenza, ovvero che le pene fiscali sono pene criminali. Ciò è pertinente anche al risultato: con la comminatoria della pena o mediante condanna e punizione si devono dissuadere le persone fisiche a commettere un reato fiscale o a ripeterlo.