Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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L’obbligo di denuncia e il diritto di segnalazione vigenti sono insufficienti e provocano una disparità di trattamento. Poiché le altre autorità federali e cantonali non sono tenute a segnalare alle autorità fiscali un sospetto di violazione di una legge tributaria, tali segnalazioni vengono effettuate solo in maniera mirata. Una parità di trattamento è inconciliabile con l’esecuzione casuale di procedimenti penali. Inoltre, non si capisce perché la collaborazione tra autorità in vista del perseguimento penale non debba essere strutturata coerentemente. Attualmente esistono solo obblighi unilaterali di denuncia dell’Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti di altre autorità di perseguimento penale (art. 19 cpv. 1 DPA / art. 22a LPers).
Divieti di utilizzazione di prove
Il divieto ben delimitato di utilizzazione di prove in materia di imposte dirette si basa su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il divieto vigente di utilizzazione di prove per l’IVA prescinde da queste garanzie. Il collegamento completo con i controlli delle autotassazioni – unico strumento ammesso nella procedura amministrativa – non consente di fatto di eseguire un procedimento penale.
Prescrizione
La prescrizione dell’azione penale in materia di IVA è disciplinata nell’articolo 105 LIVA, mentre per gli altri settori della fiscalità indiretta fa fede l’articolo 11 DPA. Questo significa che in molte inchieste penali condotte dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) non sussiste solo un’infrazione alla LIVA, ma contemporaneamente anche una violazione di altri disposti federali in materia di tasse, in particolare la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Per quest’ultima valgono le disposizioni in materia di prescrizione della DPA. In questo ambito per la stessa fattispecie si devono applicare termini di prescrizione diversi, il che è insostenibile.
Inoltre, in materia di delitti e di crimini, le disposizioni dell’articolo 105 LIVA divergono da quelle della parte generale del Codice penale.
Sia l’IVA che le dogane sono infine di norma l’oggetto della procedura di determinazione dei tributi. La procedura di ricorso sospende il termine di prescrizione in materia di diritto penale doganale, ma non quello previsto dalla LIVA (ne è motivo la definizione dell’art. 12 cpv. 4 DPA, cfr. l’art. 101 cpv. 1 LIVA).
Autodenuncia
Affinché i contribuenti non siano indotti in errore, è indispensabile che in materia di fiscalità indiretta si applichino le stesse condizioni dell’autodenuncia. Si constata infatti ad esempio che se viene commessa una sottrazione d’imposta sulle importazioni, l’AFD – in quanto autorità competente in quest’ambito – persegue sovente simultaneamente infrazioni che riguardano una o più leggi amministrative (LD, legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali [LIOm; RS 641.61], legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli [LIAut; RS 641.51] ecc.). Il perseguimento di queste infrazioni fa sempre riferimen-