Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

anche su dati bancari in relazione al perseguimento penale di infrazioni contro l’imposta sul valore aggiunto (principalmente estera).

In caso di sottrazione d’imposta la Svizzera non accorda invece assistenza giudiziaria. In base ai risultati di una procedura di consultazione, il 20 febbraio 2013 il Consiglio federale ha rinviato una revisione parziale dell’AIMP, con cui si sarebbe dovuto estendere l’assistenza giudiziaria in materia fiscale e armonizzarla con l’assistenza amministrativa in materia fiscale5. Il progetto prevede che in futuro la Svizzera fornisca assistenza giudiziaria anche nei casi di sottrazione d’imposta. L’estensione dell’assistenza giudiziaria dovrebbe, tra l’altro, avvenire nei confronti di quegli Stati con cui la Svizzera applica una Convenzione nuova o riveduta per evitare le doppie imposizioni, che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta o di frode fiscale.

Assistenza amministrativa internazionale

Nella politica di assistenza amministrativa previgente, le autorità fiscali estere potevano ricevere informazioni rilevanti dal punto fiscale dalla Svizzera mediante una procedura di assistenza amministrativa soltanto in caso di truffa in materia di prestazioni e di tasse. A causa dell’adeguamento dell’assistenza amministrativa internazionale della Svizzera agli standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), quegli Stati che hanno concluso con la Svizzera le corrispondenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni possono ricevere informazioni bancarie e altre informazioni fiscalmente rilevanti non soltanto in caso di frode fiscale o truffa in materia di tasse, ma anche in tutti i casi in cui un’informazione è presumibilmente fondamentale per l’imposizione, quindi ai fini della procedura di tassazione. Non vi è pertanto più alcuna correlazione tra le caratteristiche delle fattispecie del diritto penale fiscale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Per contro, le autorità fiscali svizzere possono continuare a presentare domande di assistenza amministrativa riguardo a informazioni bancarie solo se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute conformemente al diritto svizzero6. Concretamente questo significa che le autorità fiscali svizzere possono ottenere informazioni dalle banche mediante l’assistenza amministrativa, se alla base del procedimento penale svizzero vi è un sospetto di frode fiscale o di truffa in materia di tasse o se l’AFC adotta provvedimenti speciali d’inchiesta. Non basta invece un sospetto di sottrazione d’imposta.

Obblighi di denuncia o di segnalazione

Nei procedimenti penali fiscali le autorità incaricate dell’inchiesta vengono spesso a conoscenza di fatti che indicano violazioni del diritto penale ordinario o di disposizioni del diritto penale accessorio (non fiscale). Il mantenimento del segreto fiscale è

5 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47839

6 Articolo 22 capoverso 6 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale; LAAF; RS 672.5)