Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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diritto vigente dichiara applicabile la procedura di tassazione (procedura amministrativa) per i procedimenti per sottrazione d’imposta, questa riserva vale anche nei procedimenti penali. In questi procedimenti è vietato l’accesso a informazioni bancarie («segreto bancario fiscale»).
Punibilità delle persone giuridiche
In ambito di imposte dirette è punibile la persona giuridica le cui imposte vengono sottratte. Le persone fisiche che agiscono per suo conto vengono perseguite come complici o istigatori. Per contro, con riguardo alle imposte dirette, la persona giuridica non è punibile per le infrazioni commesse nell’ambito della sua attività. Sono perseguibili penalmente soltanto le persone fisiche responsabili dell’infrazione. Se è prevista una multa non superiore a 5000 franchi (imposta preventiva/tasse di bollo) o a 100 000 franchi (IVA) e l’identificazione del colpevole esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionate rispetto all’entità della pena, l’autorità può rinunciare a perseguirlo e può invece condannare la persona giuridica a pagare una multa.
Assistenza giudiziaria internazionale
Secondo il diritto vigente, in linea di principio la Svizzera non accorda assistenza giudiziaria per reati fiscali alle autorità estere di perseguimento penale (art. 3 cpv. 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1]). Una collaborazione è invece possibile a determinate condizioni, se l’oggetto della procedura estera è un reato che in Svizzera dovrebbe essere qualificato come truffa in materia di tasse in ambito di imposte dirette e indirette. Secondo la giurisprudenza costante, vi è truffa in materia di tasse ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 DPA, se le tasse sono sottratte in modo fraudolento tramite indicazioni false, falsificate o contenutisticamente inesatte. In particolare, deve essere comprovata l’astuzia. Un inganno subdolo delle autorità fiscali non prevede necessariamente l’impiego di documenti falsificati; sono possibili anche altri casi di inganno subdolo. Solitamente servono manovre, stratagemmi particolari o la costruzione di un intero castello di menzogne (si veda al riguardo DTF 125 II 252 consid. 3b.).
Un’altra differenza sussiste a livello di imposte indirette. Da un lato, la Svizzera può fornire un’ampia assistenza giudiziaria in caso di truffa qualificata in materia di tasse ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 DPA (imposte indirette in ambito di importazione, esportazione e transito di merci). La norma è riconducibile all’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2003 e nel 2004 ed è stata inserita nella legge nel 2008. Dall’altro lato, l’assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell’Accordo di Schengen e dell’Unione europea è possibile in base all’articolo 50 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Accordo di Schengen (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19) e all’articolo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (Accordo per la lotta contro la frode; RS 0.351.926.81). In questi casi, ad esempio, la Svizzera fornisce alle autorità fiscali estere informazioni