Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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in linea di principio in contrasto con la denuncia alle autorità che sono tenute a perseguire questi delitti. Questo può comportare che questi reati rimangano impuniti. È ammessa una denuncia o una segnalazione soltanto se vi è l’obbligo di legge. Tali obblighi delle autorità fiscali della Confederazione esistono per un duplice aspetto: l’articolo 19 capoverso 1 DPA stabilisce che le infrazioni a una legge ammini-
strativa della Confederazione devono essere denunciate alle autorità competenti. L’AFC considera questa disposizione come obbligo di denuncia;
l’articolo 22a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS
172.220.1) stabilisce un obbligo di denuncia dei membri delle autorità della Confederazione che constatano crimini e delitti nell’esercizio della loro funzione.
Divieti di utilizzazione di prove
Nel sistema della tassazione mista applicabile alle imposte dirette, l’autorità fiscale dipende dalla collaborazione dei contribuenti per ottenere una tassazione corretta (conforme al diritto). I contribuenti hanno pertanto obblighi di cooperazione che possono in parte essere attuati sotto comminatoria di una multa e/o di una tassazione d’ufficio. I mezzi di prova ottenuti con un tale obbligo possono, da un lato, essere utilizzati per la tassazione dell’imposta ordinaria e dall’altro, per la tassazione di recuperi d’imposta. Per contro, non possono essere utilizzati in un procedimento penale, perché violerebbero il principio secondo cui l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico.
La tassazione delle imposte indirette segue un altro sistema. In questo caso l’imposta non viene tassata dall’autorità fiscale con l’obbligo di partecipazione del contribuente, ma quest’ultimo effettua autonomamente la tassazione (cosiddetta autotassazione). I contribuenti devono effettuare autonomamente la dichiarazione, la tassazione e il pagamento. L’autorità può controllare i dati soltanto successivamente. Anche in questa procedura di controllo i contribuenti sono tenuti a collaborare. Con questo obbligo viene garantito il controllo della tassazione già effettuata autonomamente. Con le prove raccolte tramite un controllo si verifica se l’autotassazione è corretta. Se viene scoperta un’autotassazione incompleta che porta a una procedura penale, le prove raccolte senza l’imposizione di obblighi nel quadro del controllo possono essere utilizzate come mezzo di prova nel procedimento penale. Questo principio vale per il perseguimento e il giudizio di infrazioni commesse nell’ambito dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo. La LIVA va ben oltre e stabilisce invece che le informazioni ottenute tramite controlli in procedimenti penali in materia di IVA possono essere utilizzate soltanto previa autorizzazione dell’imputato e indipendentemente dal fatto che siano state ottenute o meno in via coatta (art. 104 cpv. 3 LIVA). Questa disposizione esula dalle garanzie offerte dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6 CEDU) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (art. 14 par. 3 lett. g Patto II dell’ONU). Questo nuovo articolo rende più difficile il compito dell’AFC e comporta un uso più frequente di provvedimenti coattivi come la perquisizione domiciliare ai sensi dell’articolo 48 DPA.