Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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1.4 Diritto vigente

Elementi costitutivi di reato e pene

Le singole leggi fiscali sanzionano la violazione di obblighi specifici, imposti dalle corrispondenti leggi. Ciò riguarda soprattutto le seguenti leggi:

 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS

642.11)

 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

 legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21)

 legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10)

 legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(LIVA; RS 641.20).

La DPA contiene inoltre alcune disposizioni penali rilevanti per le imposte indirette.

Le leggi fiscali menzionate qui sopra sanzionano regolarmente la sottrazione d’imposta. In questo contesto, la sottrazione d’imposta implica una riduzione d’imposta e pertanto la sua sottrazione. Essa è punita con una multa. Dal punto di vista penale questi reati fiscali sono quindi considerati contravvenzioni. I limiti massimi della multa comminata sono superiori rispetto alle multe del diritto penale ordinario, ma variano a seconda della legge fiscale: per le imposte dirette variano da un terzo fino al triplo dell’importo delle imposte sottratte. Per la sottrazione di imposte preventive e di tasse di bollo, a seconda del caso, vengono comminate multe fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’importo delle imposte sottratte. Anche la LIVA prevede limiti massimi della multa fissati a livello di importi, che possono però ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi. Anche in questo caso l’importo della multa non ha limiti massimi; se il profitto fiscale ottenuto è superiore alla pena comminata e l’infrazione è intenzionale, la multa può essere aumentata fino al doppio del profitto fiscale (art. 97 cpv. 2 prima frase LIVA).

Nella fattispecie della sottrazione d’imposta, le imposte dirette includono tutti i casi di riduzioni indebite d’imposta, quindi sia casi di scarsa rilevanza sia casi più gravi e complessi. La LIVA conosce, per contro, la sottrazione d’imposta qualificata, che si distingue per le «circostanze aggravanti» ed è punibile, oltre che con una multa, anche con una pena detentiva fino a due anni.

Le diverse leggi tributarie comprendono inoltre determinati comportamenti come i delitti, ossia come reati punibili con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Per quanto concerne l’imposta diretta vi è inclusa la frode fiscale e per quanto riguarda è compresa l’imposta indiretta la truffa in materia di prestazioni e di tasse. Queste due fattispecie presentano notevoli differenze a livello concettuale e di contenuto:

 le sottrazioni d’imposta commesse subdolamente in ambito di imposta sul valore

aggiunto, imposta preventiva e di tasse di bollo sono perseguite come truffa in