Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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La FER e TS ritengono che gli obiettivi di riforma auspicati (unificazione delle procedure e delle fattispecie) non siano realistici, dato che i tipi di tassa o di imposta differiscono totalmente tra di loro.
4 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’AP DPA
4.1 Rapporto tra la procedura amministrativa e la procedura penale
Con un rinvio all’articolo 77 DPA, la StSK evidenzia che quest’ultimo prevede che il tribunale sia vincolato alle decisioni esecutive sull’obbligo di pagamento o restituzione. Dato che nella procedura di ricupero d’imposta il contribuente ha l’obbligo di collaborare ed è quindi tenuto ad autoincriminarsi, occorre esaminare in modo più approfondito il rapporto tra la procedura di ricupero d’imposta e il procedimento penale e la possibilità di utilizzare le informazioni ottenute nella procedura di ricupero d’imposta.
La FSA appoggia il fatto che in generale i procedimenti penali siano condotti prima della procedura di tassazione; in caso contrario occorrerebbe garantire che le dichiarazioni fatte nella procedura di tassazione e i documenti esibiti non siano utilizzati nel procedimento penale (norme vigenti della LIVA soddisferebbero questi requisiti e dovrebbero essere riprese anche per altri tipi di tasse).
Alternative: secondo la FSA un obiettivo principale della revisione deve essere la netta separazione tra la procedura di ricupero d’imposta e il procedimento penale fiscale (comprese le diverse competenze in materia). Soltanto in questo modo è possibile eliminare il conflitto latente tra obbligo di collaborare e divieto dell’obbligo di autoincriminazione. Anche il Cantone UR, l’ODA Genève e la ZVDS condividono questo parere. Nella suddetta separazione la FSA vede un altro vantaggio: le autorità che procedono al ricupero d’imposta non possono utilizzare la loro competenza penale quale mezzo di pressione per ottenere dal contribuente l’approvazione della tassazione. L’idea che esse possano farlo non potrebbe nemmeno sorgere. Inoltre, con una separazione netta della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale fiscale non si potrebbe nemmeno più mettere in dubbio dal punto di vista politico l’impiego di provvedimenti coattivi nelle inchieste penali per reati fiscali.
Confronta inoltre i pareri al numero 7.3.1.
Determinazione dell’obbligo di pagamento nel procedimento penale: l’ASM propone che le imposte non dichiarate correttamente sia contabilizzate a posteriori nell’ambito del procedimento penale. L’obbligo di collaborare del contribuente che non esiste nel procedimento penale verrebbe compensato con un ampliamento dei mezzi d’indagine delle autorità fiscali; si dovrebbe tenere conto di un’eventuale collaborazione (volontaria) del contribuente attenuando la pena (fino ad annullarla).