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Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 8 pagine
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Art. 50, rubrica
Deposito doganale
Art. 51 cpv. 1
1 Le merci estere destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.
Art. 53 Depositi doganali aperti
1 Nei depositi doganali aperti possono essere immagazzinate:
a. le merci estere;
b. le merci in libera pratica; queste non sono sottoposte alla vigilanza doganale.
2 Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata.
3 Le merci estere sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizzazione.
4 Il depositario è responsabile di:
a. assicurare che le merci estere non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;
b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e
c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione.
5 L’Amministrazione delle dogane può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 4.
Art. 56 cpv. 2
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci estere immagazzinate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.
Art. 57 Uscita dal deposito
1 Le merci estere che escono da depositi doganali aperti devono:
a. essere assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’introduzione nel territorio doganale; o
b. essere dichiarate per il regime di transito ed esportate.
2 Le merci in libera pratica che escono dai depositi ai fini dell’esportazione devono essere assegnate al regime d’esportazione.
3 Le merci che escono dai depositi per merci di gran consumo devono essere assegnate a un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione.