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Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 8 pagine

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Art. 50, rubrica

Deposito doganale

Art. 51 cpv. 1

1 Le merci estere destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.

Art. 53 Depositi doganali aperti

1 Nei depositi doganali aperti possono essere immagazzinate:

a. le merci estere;

b. le merci in libera pratica; queste non sono sottoposte alla vigilanza doganale.

2 Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata.

3 Le merci estere sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizzazione.

4 Il depositario è responsabile di:

a. assicurare che le merci estere non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;

b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e

c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione.

5 L’Amministrazione delle dogane può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 4.

Art. 56 cpv. 2

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci estere immagazzinate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 57 Uscita dal deposito

1 Le merci estere che escono da depositi doganali aperti devono:

a. essere assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’introduzione nel territorio doganale; o

b. essere dichiarate per il regime di transito ed esportate.

2 Le merci in libera pratica che escono dai depositi ai fini dell’esportazione devono essere assegnate al regime d’esportazione.

3 Le merci che escono dai depositi per merci di gran consumo devono essere assegnate a un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione.