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Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 8 pagine

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Art. 87 cpv. 4–6

4 L’Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private solo previo consenso del proprietario, a meno che:

a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o

b. il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.

5 Il Consiglio federale stabilisce:

a. le ulteriori condizioni alle quali l’Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private;

b. i casi nei quali l’Amministrazione delle dogane può rinunciare alla realizzazione del pegno.

6 L’Amministrazione delle dogane può vendere in borsa i titoli depositati.

Art. 91a Giuramento

1 L’Amministrazione delle dogane designa le persone ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 che giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

2 Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale.

Art. 96

Abrogato

Art. 97 Accordi con i Cantoni

1 A richiesta di un Cantone, il DFF può concludere un accordo con questo Cantone sull’adempimento, da parte dell’Amministrazione delle dogane, di compiti di polizia che sono in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale (art. 95) e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni.

2 Gli accordi disciplinano, in particolare, l’area d’impiego, la portata dei compiti e l’assunzione dei costi.

Art. 104 cpv. 4

4 Se le autorità competenti rifiutano di prendere in consegna gli oggetti, i valori patrimoniali o altri mezzi di prova, a questi si applica per analogia il diritto di pegno doganale (art. 82–84). Le merci vietate o pericolose possono essere distrutte.

Art. 128a Provvedimenti speciali d’inchiesta

1 Nei luoghi accessibili al pubblico l’Amministrazione delle dogane può ordinare di osservare in segreto persone e cose e di effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:

3 RS 172.220.1