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Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 8 pagine

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Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L’articolo 1 capoverso 3 terzo periodo del decreto federale del 17 dicembre 20044 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino è abrogato.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 12 giugno 20095 sull’IVA

Art. 23 cpv. 2 n. 3, 3bis e 7 nonché cpv. 3

2 Sono esenti dall’imposta:

3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito (art. 49 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD);

3bis. la fornitura di beni esteri per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD) oppure a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD);

7. l’esecuzione di prestazioni di trasporto e di attività accessorie nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, all’estero o in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale, ad eccezione dell’esecuzione di tali prestazioni in relazione con beni in libera pratica doganale immagazzinati in depositi doganali e depositi franchi doganali;

3 Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all’estero senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente.

4RS 362

5 RS 641.20