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Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 8 pagine
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Art. 61 cpv. 3
3 Il regime d’esportazione è reputato concluso quando le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera oppure assegnate al regime di transito verso il territorio doganale estero.
Art. 62 Principi
1 I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono separati dal resto del territorio doganale.
2 Nei depositi franchi doganali è possibile immagazzinare le seguenti merci:
a. merci estere;
b. merci in libera pratica.
3 Le merci estere immagazzinate sono sottoposte alla vigilanza doganale. Non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione né a provvedimenti di politica commerciale.
Art. 65 cpv. 2 e 3
2 Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci estere immagazzinate possono essere sottoposte a lavorazione.
Art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a
1 Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci estere sensibili e di tutte le merci in libera pratica immagazzinate. L’Amministrazione delle dogane stabilisce la forma dell’inventario.
3 Il depositario è responsabile di:
a. assicurare che le merci estere non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;
Art. 67 Uscita dal deposito
1 Le merci estere che escono da depositi franchi doganali devono:
a. essere assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’introduzione nel territorio doganale; o
b. essere dichiarate per il regime di transito ed esportate.
2 Le merci in libera pratica che escono dai depositi ai fini dell’esportazione devono essere assegnate al regime d’esportazione.
Art. 70 cpv. 2 lett. d
Abrogata