Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 5

− il Cantone ZH rileva che il progetto rispetta la decisione delle Camere federali di non entrata in

materia sul progetto 2008 e in gran parte non torna sui punti di revisione allora controversi. Il Cantone considera positivi questi due aspetti. Così come approva la richiesta di modificare la legge forestale solonella misura in cui è necessaria per l’attuazione della Politica forestale 2020. Qualora le modifiche proposte vadano oltre, il Cantone ZH le respinge seguendo il parere della CDFo o riprende le proposte di modifiche avanzate da quest’ultima. Allo scopo di migliorare l’esecuzione della legge forestale, il Cantone ZH chiede inoltre la modifica dell’articolo 43 capoverso 1 (Contravvenzioni):

lett. c: non rispetta le limitazioni d’accesso o l’obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni;

lett. g: non rispetta le prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni (art. 26) né quelle contro gli organismi nocivi (art. 27a).

− il Cantone BE accoglie in linea di principio l’orientamento del presente complemento alla leg-

ge forestale. In ragione di un imminente pacchetto di risparmio che ha intenzione di varare, il Cantone respinge però con decisione nuovi compiti e oneri. Ciò riguarda in particolare l’ambito delle indennità, poiché tali fondi sono comunque dovuti. Il Cantone BE constata che l’Obiettivo 6 della Politica forestale 2020 (Miglioramento della capacità produttiva dell’economia forestale e compensazione delle prestazioni del bosco ) non viene ripreso e chiede di esaminare possibili misure legali per migliorare le condizioni generali dell’economia forestale e dell’economia del legno;

− diversamente dal parere della CDFo, il Cantone OW accoglie favorevolmente una disposizio-

ne in materia di capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Chiede di accogliere gli articoli 28a, 38 e 38b conformemente alla proposta della Confederazione. Il Cantone OW respinge anche la proposta della CDFo di suddividere in due fasi il complemento alla legge forestale in due fasi. La situazione non è comparabile con la legge sulla pianificazione del territorio, dove in virtù di un’iniziativa popolare ha avuto luogo una bipartizione;

− diversamente dal parere della CDFo, anche il Cantone NW accoglie favorevolmente una di-

sposizione in materia di capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici;

− diversamente dal parere della CDFo, il Cantone GL ritiene che, di massima, non sussista la

necessità di una modifica della legge forestale. La foresta sul territorio del Cantone di Glarona è in buono stato ed è quindi inutile aumentare la densità normativa in materia di boschi. Il Cantone GL si mostra però «solidale» con la Confederazione e gli altri Cantoni, poiché ritiene possibile che al di fuori del Cantone GL la lotta contro i danni biotici del bosco o l’adattamento ai cambiamenti climatici assuma un altro valore;

− il Cantone FR sostiene nei principi le modifiche proposte. Soprattutto, è favorevole a sovven-

zionare provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione e il migliore coordinamento, nella lotta contro i danni alle foreste, tra i servizi fitosanitari per l’agricoltura, da un lato, e quelli per il bosco, dall’altro. Il Cantone FR chiede però che la Confederazione accordi un sostegno finanziario ai servizi fitosanitari cantonali. È altresì favorevole a introdurre un certificato obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro e la disposizione sulla promozione del legno;

− il Cantone SO ritiene a malapena controversi, sotto il profilo politico, e rapidamente realizzabili

tanto il nuovo articolo 28a riguardante la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici quanto la maggior parte degli adeguamenti formali. Reputa però sbagliato erogare in futuro sussidi per la cura dei giovani popolamenti esclusivamente sotto l’aspetto dell’adattamento ai cambiamenti climatici (art. 38b). La base per accordare aiuti finanziari per la cura dei giovani popolamenti andrebbe piuttosto disciplinata in un nuovo articolo dal titolo «Sviluppo del bosco basato su principi di sostenibilità » o «Multifunzionalità del bosco»;

− il Cantone SG accoglie in linea di principio l’obiettivo perseguito con il progetto, di orientare in

maniera coerente le condizioni generali legali sulla garanzia a lungo termine e sostenibile delle prestazioni del bosco. Gli sembrano necessarie e giustificate le misure preventive sullo sfondo dei cambiamenti climatici. Chiede però che si rinunci a oneri personali e finanziari supplementari a favore di un trasferimento o di un impiego più efficiente dei mezzi finanziari esistenti. Segnala che, nell’ambito del programma di sgravio 2003, le Camere federali si sono espresse a favore di una sostanziale limitazione delle misure promozionali in materia di politica forestale e ritiene che rinunciarvi sarebbe problematico. Critica poi l’articolo 27 capoverso 3 definendolo un’ingerenza illecita nella sovranità esecutiva dei Cantoni;