Progetto
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 10 pagine
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Capitolo 2: Promozione di progetti d’innovazione
(art. 19 e art. 24 cpv. 2 lett. a LPRI; art. 29 O-LPRI)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Strumenti di promozione dei progetti
La CTI promuove progetti d’innovazione con:
a. sussidi a progetti con partner attuatori;
b. sussidi a progetti senza partner attuatori;
c. accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione);
d. garanzie di assunzione dei costi.
Art. 3 Durata dei sussidi
La CTI sostiene un progetto soltanto fino alla dimostrazione che i prodotti, i servizi o i processi promossi possono affermarsi sul mercato.
Sezione 2: Sussidi a progetti con partner attuatori
(art. 19 cpv. 2 LPRI; art. 29 e 30 O-LPRI)
Art. 4 Domande di sussidio
1 I centri di ricerca e i partner attuatori partecipanti presentano congiuntamente domanda alla segreteria della CTI per la promozione di un progetto d’innovazione.
2 La domanda deve includere:
a. una descrizione del progetto;
b. i costi complessivi previsti, ripartiti in base agli anni secondo le categorie di spesa di cui all’articolo 8 capoverso 2;
c. il sussidio CTI richiesto;
d. la descrizione delle prestazioni dei partner attuatori.
3 La descrizione del progetto deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnicoscientifica ed economica dei lavori previsti e deve fornire indicazioni sulle condizioni di promozione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPRI. Deve in particolare fornire informazioni su:
a. contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e della concorrenza sul mercato;
b. pianificazione dell’iter di progetto, obiettivi quantitativi e programma di attuazione per raggiungere lo sfruttamento commerciale perseguito;
c. risorse personali e materiali necessarie per l’elaborazione del progetto;
d. competenze dei richiedenti necessarie per la corretta realizzazione del progetto.