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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 10 pagine

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Art. 11 Calcolo dei sussidi, decisione della CTI e contratto

1 Per il calcolo dei sussidi si applica l’articolo 8.

2 Per la decisione della CTI e per il contratto si applicano per analogia gli articoli 6 e 7.

Sezione 4: Accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione);

(Art. 19 cpv. 4 LPRI)

Art. 12 Definizione e condizioni

1 Le piccole e medie imprese possono richiedere alla CTI un accredito (assegno per l’innovazione) per l’elaborazione di uno studio preliminare da parte di un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

2 Gli studi preliminari servono a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti

d’innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

a. studio dei concept e ideazione di progetti;

b. analisi del potenziale d’innovazione e del potenziale di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

3 Gli accrediti non vengono concessi per progetti che sono stati avviati prima della

presentazione della domanda o che vengono già promossi tramite altri mezzi pubblici.

4 Un’impresa può ricevere al massimo un assegno per l’innovazione ogni due anni.

Art. 13 Procedura

1 L’impresa stipula una convenzione di collaborazione con un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

2 Il centro di ricerca può ricevere dalla CTI l’accredito nell’ambito di un contratto secondo l’articolo 7. La convenzione di collaborazione è parte integrante di questo contratto.

Sezione 5: Garanzia di assunzione dei costi

(Art. 31 lett. f O-LPRI)

Art. 14 Domanda

1 Se il centro di ricerca partecipante non è ancora stato individuato, il partner attuatore può richiedere alla CTI la garanzia di assunzione dei costi.

2 La domanda deve includere:

a. una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul contenuto

innovativorispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e della concorrenza sul mercato;

b. i costi di progetto previsti;

c. la garanzia di assunzione dei costi richiesta;

d. le prestazioni dei partner attuatori previste.

Art. 15 Decisione della CTI