Progetto
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 10 pagine
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4 La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI e va presentata servendosi del relativo modulo di richiesta3.
5 La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano e inglese.
Art. 5 Prestazioni in contanti dei partner attuatori
(art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI; art. 30 O-LPRI)
1 I partner attuatori devono partecipare ai costi del progetto con un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento del sussidio federale tramite un pagamento in contanti ai centri di ricerca aventi diritto al sussidio.
2 In singoli casi la CTI può stabilire un’aliquota inferiore al 10 per cento o rinunciare completamente al pagamento in contanti se le capacità economiche dei partner attuatori non sono sufficienti. A tale proposito considera il potenziale innovativo del progetto, i rischi collegati al progetto e la sostenibilità finanziaria della realizzazione del progetto.
3 Nei casi in cui la ricerca svolta dai centri di ricerca aventi diritto a sussidi abbia
marcatamente il carattere di prestazione di servizi, la CTI può anche stabilire un’aliquota superiore al 10 per cento. Il carattere di prestazione di servizi è considerato marcato se il contributo di ricerca dei centri di ricerca è legato unicamente al progetto sostenuto e se tale contributo non si iscrive in un programma di ricerca esistente.
Art. 6 Decisione della CTI
1 La CTI notifica ai richiedenti la sua scelta sotto forma di decisione.
2 Se la CTI approva in tutto o in parte la domanda di sussidio, conclude con i richiedenti un contratto.
Art. 7 Contratto
(art. 27 cpv. 2 LPRI; art. 41 O-LPRI)
1 Il contratto deve almeno regolamentare:
a. oggetto ed estensione della promozione del progetto;
b. diritti e doveri dei richiedenti;
c. pianificazione ed esecuzione del progetto;
d. condizioni, importo e termini dei pagamenti rateali;
e. disposizioni e scadenze per la presentazione dei rapporti alla CTI.
2 Se la CTI esige dai richiedenti una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione, tale convenzione deve essere conforme ai requisiti dell’articolo 41 O-LPRI e deve essere stipulata al momento della conclusione del contratto.
3 La CTI fornisce le sue prestazioni solo dopo che il contratto è stato firmato da tutte le parti coinvolte nel progetto.
Art. 8 Calcolo dei sussidi
(art. 19 cpv. 2 lett. d e art. 24 cpv. 3 LPRI; art. 37 e 38 O-LPRI)
3 Reperibile al seguente link: www.kti.admin.ch > Promozione di R&S > Domanda di progetto