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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Ordinanza Avamprogetto del 28.05.2013

relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 seconda frase, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 seconda frase, 19 capoverso 2 lettera d, 24 capoverso 3 seconda frase, 29 capoverso 2, 47 capoverso1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

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Capitolo 1: Programmi di promozione

Sezione 1: Disposizioni generali sui programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)

(Art. 7 cpv. 3 LPRI)

Art. 1 Principi

1

I programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.

2

La realizzazione di programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:

a. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della

CTI (organi di promozione);

b. le misure straordinarie da adottare nell’ambito di competenza degli organi di

promozione.

3

I programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.

4 Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione e la verifica dell’efficacia dei programmi.

Art. 2 Procedura

1Il mandato di realizzare un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI.

1 RS 420.1