Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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Compendio

Introduzione Il progetto legislativo che sottoponiamo alle Camere federali per approvazione ha lo scopo di completare le basi legali sulla coesistenza tra OGM1 e non OGM e di consentire, a determinate condizioni, di definire le regioni in cui gli OGM sono vietati in agricoltura. Il Consiglio federale presenta questo progetto di modifica legislativa nel quadro del Programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59) e del mandato conferitogli dal Parlamento (articolo 37a della legge sull’ingegneria genetica, LIG). Il progetto propone una regolamentazione integrativa e innovativa, fondata sugli studi più recenti, in particolare in ambito giuridico (risultati del PNR 59). Lo

scopo è di facilitare la coesistenza tra diversi tipi di agricoltura attraverso la crea-

zione di zone agricole senza OGM nonché di gestire e coordinare la coltivazione simultanea di OGM e non OGM, tenendo conto sia della diversità dell’agricoltura sia delle implicazioni economiche e politiche che questa coesistenza comporta per i principali attori.

Contesto

Garantire la coesistenza tra le coltivazioni OGM e non OGM significa adottare un'ampia serie di misure, dal campo al luogo in cui il prodotto è commercializzato. La coesistenza inizia a monte della produzione agricola, con la produzione di sementi e continua durante la coltivazione nei campi. Riguarda lo stoccaggio e il trasporto, le varie fasi della lavorazione e il rispetto delle norme per l’etichettatura come pure l’impiego in fattoria. La coesistenza termina laddove cominciano le prescrizioni sulla separazione del flusso di merci disciplinata dal diritto sulle derrate alimentari2 e sugli alimenti per animali3. Sebbene le ultime analisi sui costi della coesistenza siano contrastanti, è opinione diffusa che l’impegno richiesto per evitare mescolanze indesiderate tra OGM e non OGM si prospetta elevato e complesso soprattutto nelle regioni in cui le parcelle sono piccole, il paesaggio naturale è frammentato ed esistono diversi canali di smercio. Il fatto di designare delle regioni in cui l’uso degli OGM in agricoltura è vietato avrà quale effetto indiretto il raggruppamento delle parcelle in funzione del tipo di agricoltura (OGM, non OGM). Le misure di coesistenza ne risulteranno alleggerite poiché si applicheranno solo ai margini delle «regioni senza OGM» e attorno alle parcelle coltivate a OGM, fuori dalle regioni definite. Anche a livello di filiere di produzione vi sarà una certa semplificazione mantenendo tuttavia la qualità dei prodotti. Allo scopo di garantire una migliore trasparenza e permettere la scelta informata al consumatore, verrà introdotto uno strumento di promozione delle regioni interessate. Il progetto normativo rispetta tuttavia anche la libera scelta degli agricoltori di coltivare OGM e il diritto internazionale del commercio, poiché esclude il divieto totale di coltivazione e impiego degli OGM in Svizzera.

1 OGM: organismi geneticamente modificati

2 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02)

3 Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307)