Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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del flusso di merci, il Consiglio federale deve considerare l’intera filiera di produzione, il progetto garantisce che vengano emanate anche misure da attuare prima del raccolto effettivo. In questo senso non viene proposta una nuova norma di delega, bensì si precisa semplicemente quella attuale.
Non contemplano norme di delega gli articoli 24a e 25a. Prevedono misure amministrative e sanciscono a livello di legge il mandato di sviluppare e gestire un sistema di monitoraggio che finora figurava solo a livello di ordinanza (art. 51 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente).
Dal punto di vista costituzionale le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto. Non possono essere illimitate. Le competenze legislative contemplate dal progetto in questione si limitano a un determinato oggetto. Il loro contenuto, scopo e portata sono sufficientemente concreti (cfr. cap. 2 in merito alle singole disposizioni). La competenza affidata al Consiglio federale di emanare ordinanze è conforme al principio di tassatività e determinatezza ed è sufficientemente chiara nell’ottica costituzionale.
5.7 Conformità con la legislazione sulla protezione dei dati
Per tutelare la produzione senza organismi geneticamente modificati e la libertà di scelta dei consumatori, il progetto prevede che il Consiglio federale possa introdurre obblighi di informazione e di documentazione (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. b). L’accesso agli atti e l’informazione del pubblico sono attualmente disciplinati dall’articolo 18 LIG. La norma di delega crea inoltre la base legale per l’obbligo di informazione e di documentazione tra gli agricoltori. Il Consiglio federale avrà in particolare anche la possibilità di prevedere un registro delle coltivazioni in cui determinati gruppi di interesse potranno consultare informazioni sugli agricoltori di parcelle coltivate con OGM. Per questo registro non vengono rilevati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati (art. 3 lett. c LPD; RS 235.1). Il registro delle coltivazioni serve a informare le autorità, gli agricoltori di parcelle limitrofe e gli apicoltori e a permette loro di verificare se sono state adottate le necessarie misure di coesistenza o, dato il caso, eventuali misure su base volontaria per prevenire l’emissione di organismi geneticamente modificati. La regolamentazione proposta per l’obbligo di informazione e documentazione è pertanto compatibile con i principi della legge sulla protezione dei dati (art. 4 LPD).