Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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Associazioni professionali

FMH osserva che ha senso assoggettare la persona che viene iscritta nel registro al pagamento di un emolumento se si vuole mantenere bassi i costi della tenuta del registro. Altrimenti vi è il pericolo che l’iscrizione nel registro non sia più considerata strettamente necessaria. Pertanto sarebbe anche possibile assoggettare al pagamento di un emolumento il datore di lavoro, se esiste.

5.5 Registro generale (registro delle professioni mediche, psicologiche e sanitarie, NAREG)

Cantoni

FR, GL, GR, LU, OW, SG, TI, UR, ZG e CDS auspicano che a breve-medio termine sia creato a livello federale un unico registro per tutte le professioni mediche e sanitarie (soggette ad autorizzazione). Sarà così possibile ridurre sensibilmente l’onere amministrativo e aumentare il beneficio. AR e NW sottolineano che è importante che il registro sia gestito dallo stesso servizio che già oggi tiene il MedReg. Ai fini dell’efficienza dell’attività di autorizzazione e vigilanza dei Cantoni, SH esorta a creare al più presto un registro unificato (fusione di MedReg, PsychReg, GesReg e NAREG).

Partiti

Anche PBD si schiera a favore della creazione di un registro unificato. PPD suggerisce di integrare il registro, completamente o parzialmente, nel MedReg. In caso contrario il registro dovrebbe perlomeno presentare le stesse strutture come il MedReg.

Associazioni professionali

physioswiss ritiene che l’obiettivo debba essere quello di unire il MedReg e il futuro registro creato nell’ambito della LPSan. FMH sottolinea che bisogna assolutamente garantire che il registro delle professioni sanitarie sia concepito come un’estensione del registro delle professioni mediche. Auspica inoltre che i due registri dispongano di un unico punto di accesso.

5.6 Altre osservazioni

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FMH e KKA suggeriscono di modificare l’articolo 23 della proposta di regolamentazione di un registro delle professioni sanitarie nella LPSan contenuta nel rapporto esplicativo, in modo tale che debbano essere iscritti nel registro tutti i diplomi e i diplomi esteri riconosciuti equipollenti di persone che esercitano professioni sanitarie. Nell’ambito dell’elaborazione delle modalità di trattamento dei dati personali (menzionate all’art. 23 cpv. 3 della proposta nel rapporto esplicativo) è importante che si tenga conto del fatto che il registro delle professioni sanitarie sia considerato un’estensione del registro delle professioni mediche. Le regole concernenti il registro delle professioni sanitarie devono quindi corrispondere a quelle corrispondenti della legge sulle professioni mediche e dell’ordinanza sulle professioni mediche per quanto riguarda i principi giuridici del registro. Il campo d’applicazione deve inoltre comprendere tutte le professioni sanitarie ed essere quindi esteso ai rapporti di lavoro di diritto pubblico. L’articolo 24 capoverso 2 della proposta nel rapporto esplicativo deve essere completato in modo tale che tutti gli istituti di formazione notifichino ogni diploma al DFI. Per quanto riguarda i diplomi rilasciati secondo il diritto previgente, la notifica deve essere effettuata dalla CRS. I Cantoni dovrebbero inoltre notificare al DFI i diplomi esteri non riconosciuti dei propri lavoratori e i fornitori di servizi. Anche altri datori di lavoro dovrebbero notificare i diplomi non riconosciuti. FMH e KKA ritengono che l’iscrizione nel registro deve consentire una distinzione tra i diplomi riconosciuti e i diplomi esteri non riconosciuti di persone che lavorano in Svizzera. Per l’iscrizione nel registro non è indispensabile che la formazione sia riconosciuta. ASI Ticino suggerisce di effettuare controlli regolari del posto di lavoro e del grado di occupazione e di iscrivere nel registro tali controlli.

CPS chiede un’autorità nazionale per la registrazione di tutti i diplomi professionali esistenti e futuri.