Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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(secondo periodo). Ad esempio, le decisioni del Consiglio federale in merito alle votazioni non possono essere contestate. È inoltre escluso il ricorso contro le spiegazioni del Consiglio federale relative agli oggetti posti in votazione128. Non può inoltre essere sottoposto al giudizio di un’autorità giudiziaria la decisione di cui all’articolo 173 capoverso 1 lettera f Cost. sulla validità delle iniziative, Infatti, secondo il diritto vigente tale decisione è definitiva. Nel quadro della riforma giudiziaria si è rinunciato a una deroga a favore della tutela giurisdizionale dinanzi al Tribunale federale fondata sull’articolo 189 capoverso 4 secondo periodo Cost. Con l’introduzione dell’esame preliminare materiale, la competenza dell’Assemblea federale di emanare la decisione definitiva non va messa in discussione, nonostante le critiche della dottrina a questa situazione giuridica129.
Il parere giuridico dell’UFG e della DDIP è un atto amministrativo e non un atto governativo o parlamentare ai sensi dell’articolo 189 capoverso 4 primo periodo Cost. e quindi è in linea di massima impugnabile. Tuttavia, se il parere potesse essere impugnato, il Tribunale federale dovrebbe decidere, ancora prima della raccolta delle firme, in merito alla compatibilità dell’iniziativa popolare con il diritto internazionale e l’essenza dei diritti fondamentali e, in definitiva, anche in modo vincolante in merito alla validità dell’iniziativa. Il Tribunale federale dovrebbe pertanto deliberare in ultima istanza in merito a una questione che nella fase della raccolta delle firma non dovrebbe essere decisa in modo vincolante. Il parere giuridico dell’UFG e della DDIP perderebbe pertanto il suo carattere non vincolante. Per quanto riguarda la questione della validità, la decisione verrebbe anticipata è trasferita dall’Assemblea federale al Tribunale federale. Infatti, per motivi inerenti alla separazione dei poteri, in presenza di una decisione anteriore del Tribunale federale, non è probabile che l’Assemblea federale sia chiamata nuovamente a decidere sulla validità dell’iniziativa popolare dopo la sua riuscita. Questo trasferimento di competenze dall’Assemblea federale al Tribunale federale sarebbe incompatibile con il diritto costituzionale vigente (art. 173 cpv. 1 lett. f Cost.). Sussistono pertanto motivi costituzionali fondati per individuare un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 29a secondo periodo Cost. e giustificare l’esclusione della via giudiziaria in riferimento all’osservazione standard.
L’esclusione vale anche nei casi in cui non è messa in dubbio la validità dell’iniziativa, ma soltanto la sua compatibilità con le disposizioni non cogenti del diritto internazionale. Infatti, la possibilità del rimedio giuridico non può dipendere dall’esito del parere. Nell’esaminare i diversi modelli per l’esame preliminare materiale, il Consiglio federale ha respinto l’idea di affidare tale esame al Tribunale federale130 ritenendo che esso non debba occuparsi della questione della validità di iniziative popolari e della loro compatibilità con il diritto internazionale. Tale compito va invece affidato all’Amministrazione federale. Di conseguenza l’esito dell’esame preliminare non può essere impugnato dinanzi al Tribunale federale, poiché altrimenti si verificherebbe proprio ciò che per motivi giuridico-politici si è rinunciato a introdurre, ossia l’esame delle iniziative popolari da parte di un’autorità giudiziaria. Del resto, nella sessione invernale 2012 il Parlamento ha nuovamente
128 DTF 138 I 61 consid. 7.2–7.4; cfr. il materiale: Boll.uff. 1976 S 518.
129 Andreas Kley, St. Galler BV-Kommentar (nota. 117), Art. 29a n. 31; Walter Haller, St. Galler BV-Kommentar (nota. 117), Art. 189 n. 60.
130 Rapporto complementare, n. 3.3.