Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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3.2 Per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna

Il presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, l’economia, la società e l’ambiente.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Programma di legislatura

Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 2012115 sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 2012116 sul programma di legislatura 2011–2015.

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

Non esistono punti di contatto con le strategie nazionali del Consiglio federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

5.1.1 Competenza federale e compatibilità con la garanzia dei diritti politici e la libertà di voto

Le modifiche della legge federale sui diritti politici (progetti A e C) si basano sull’articolo 39 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale.

Il diritto di voto (diritto d’iniziativa) ha rango di diritto fondamentale. L’articolo 34 Cost. garantisce l’esercizio dei diritti politici, precisati da norme costituzionali e legislative. Le regole dell’articolo 36 Cost. sulla restrizione dei diritti fondamentali si possono applicare per analogia alla garanzia dei diritti politici117. L’obbligo di sottoporre il testo dell’iniziativa, prima della raccolta delle firme, a un esame preliminare materiale (non vincolante) e di pubblicare il suo esito può essere visto come una restrizione del diritto d’iniziativa. La restrizione è tuttavia nell’interesse pubblico e proporzionata allo scopo, poiché l’esame migliora la trasparenza e la qualità della formazione dell’opinione politica. La durata complessiva dell’esame preliminare aumenta soltanto di poco e pertanto le iniziative popolari rimarranno uno strumento che permette di reagire tempestivamente a problemi di attualità118.

La libertà di voto sancita dall’articolo 34 capoverso 2 Cost. racchiude il diritto fondamentale in base al quale non è riconosciuto il risultato di una votazione che

115 FF 2012 305, pag. 365 e 429.

116 FF 2012 6413, 6415.

117 Cfr. Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 34 n. marg. 5 seg.; Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender (Hrsg.), St. Galler BV- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2008, art. 34 n. marg. 20.

118 Michael Leupold / Michel Besson, Gefährden Volksinitiativen die «gute Ordnung» der Verfassung?, LeGes 2011, pag. 396 e nota finale 24 (pag. 405).