Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

non esprima in modo affidabile e fedele la libera volontà degli aventi diritti di voto. Le decisioni del Popolo devono fondarsi su un processo di formazione dell’opinione libero ed esaustivo119. Le informazioni fornite dalle autorità alla vigilia di una votazione devono essere oggettive e imparziali. Il proposto articolo 69 capoversi 4 e 5 limita a un rigoroso esame giuridico le competenze dell’UFG e della DDIP nella loro funzione di autorità incaricate dell’esame preliminare materiale. L’obbligo costituzionale delle autorità di informare in modo oggettivo è rispettato. L’esame dell’iniziativa in una fase precoce contribuisce inoltre alla certezza giuridica e consolida pertanto i principi espressi nell’articolo 34 capoverso 2 Cost.

5.1.2 Compatibilità tra inammissibilità del ricorso e garanzia della via giudiziaria

Tutela giurisdizionale contro la decisione inerente all’esame preliminare nel diritto vigente

In virtù degli articoli 29a e 34 Cost., in linea di massima anche le controversie sui diritti politici possono essere portati dinanzi a un’autorità giudiziaria120. Le controversie relativa a violazioni delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici sono decise in ultima istanza dal Tribunale federale121. Per motivi di rapidità della procedura, le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale e sono quindi escluse dal doppio grado di giurisdizione122.

In virtù dell’articolo 82 lettera c in combinazione con l’articolo 88 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 2005123 sul Tribunale federale (LTF), il ricorso dinanzi al Tribunale federale è ammesso in linea di massima anche contro le decisioni della Cancelleria federale in materia di diritti politici. Secondo l’articolo 80 capoverso 3 LDP, i membri del comitato d’iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell’iniziativa (art. 69 cpv. 2). Da questa disposizione si può dedurre, per esclusione, che il ricorso dinanzi al Tribunale federale non è ammesso contro le traduzioni della Cancelleria federale e il suo controllo della concordanza linguistica124. La tutela giurisdizionale è limitata anche nel caso di decisioni della Cancelleria federale inerenti alla non riuscita di un’iniziativa popolare (cfr. art. 80 cpv. 2 LDP).

119DTF 136 I 364 consid. 2.1.

120DTF 137 II 177 consid. 1.2.3; 136 II 132 consid. 2.5.2.

121Cfr. art. 189 cpv. 1 lett. f Cost. e art. 82 lett. c della legge sul Tribunale federale (LTF;

RS 173.110).

122 Art. 32 cpv. 1 lett. b della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale Amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) e messaggio del 28 feb. 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3940.

123 RS 173.110

124 Cfr. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3a ed., Berna 2004, n. marg. 141; Buser (nota 34), pag. 396.