Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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una parte e il comitato d’iniziativa dall’altra, come pure controllare dal punto di vista linguistico e tradurre eventuali modifiche del testo dell’iniziativa effettuate dal comitato d’iniziativa in seguito alle raccomandazione dell’UFG e della DDIP. Infine, anche l’esame delle liste delle firme al momento del computo delle firme richiederà lievemente più tempo poiché occorrerà controllare che le liste contengano l’osservazione standard obbligatoria.
L’adozione del progetto B (estensione dei motivi di nullità) comporterà un lieve aumento dei compiti dell’Amministrazione federale. Infatti, i messaggi del Consiglio federale dovranno contenere un capitolo sulla compatibilità con l’essenza dei diritti fondamentali.
Alla luce di questa situazione sono probabilmente necessari tre posti a tempo pieno (300 %) da suddividere tra la Cancelleria federale (1,5 posti), l’UFG e la DDIP (0,75 posti ciascuno).
Anche l’adozione del progetto C comporterà un onere supplementare, in particolare per l’UFG e la DDIP che dovranno estendere l’esame preliminare materiale al rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali.
Costi
Dipartimento Compiti in dettaglio Posti
Cancelleria coordinamento, traduzione e controllo 1,5 federale in relazione con l’esame preliminare
materiale
DFAE stesura del parere sulla compatibilità 0,75
delle iniziative popolari con il diritto
internazionale (insieme all’UFG)
DFGP Stesura del parere sulla compatibilità 0,75
delle iniziative popolari con il diritto
internazionale (insieme alla DDIP)
3.1.3 Altre ripercussioni
L’introduzione dell’esame preliminare materiale potrebbe eventualmente allungare la fase di preparazione prima del lancio di un’iniziativa popolare. Non ha invece ripercussioni sul termine di diciotto mesi previsto per la raccolta delle firme, poiché tale termine inizia a decorrere una volta concluso l’esame preliminare. Non ha nemmeno ripercussioni sui termini legali previsti per il trattamento delle iniziative popolari da parte del Consiglio federale (art. 97 cpv. 1 lett. a LParl) e dell’Assemblea federale (art. 100 LParl).